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L’articolo offre un commento dell’autrice alla Relazione 8 febbraio 2023,  n. 8 (testo in calce) dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

1. Le modifiche post Cartabia

Si dà atto che il 29 dicembre 2022 il quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 149/2022 è stato nuovamente modificato con due nuovi interventi inseriti, il primo, nella legge di approvazione del bilancio e, il secondo, nel d.l. milleproroghe. In particolare:

  • con il primo intervento, è stato modificato l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, anticipando la data in cui gran parte della riforma del rito civile inizierà ad avere efficacia e sarà applicabile;

  • col secondo intervento in via d’urgenza, è stata prorogata una piccola parte della disciplina speciale, che era stata introdotta durante l’emergenza pandemica, rientrante tra le misure finalizzate ad assicurare il distanziamento sociale e a ridurre la diffusione dei contagi.


2. La disciplina transitoria

L’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 contiene la disciplina transitoria in materia di processo civile, al fine di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione. Il legislatore delegato, infatti, ha optato per un differimento dell’efficacia della riforma, individuando date diverse e diversi criteri di applicazione delle norme contenute nel d.lgs. predetto. Tuttavia, l’art. 1, c. 380, della l. n. 197/2022 (legge di approvazione del bilancio) ha modificato l’art. 35 in esame in vari punti.

La modifica più rilevante riguarda la data in cui la parte più rilevante della riforma acquisterà efficacia: data che dal 30 giugno 2023 è stata anticipata al 28 febbraio 2023. È stata mantenuta ferma l’entrata in vigore, presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione, dall’1 gennaio 2023 delle disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l’entrata in vigore è differita al 28 febbraio 2023); dello svolgimento delle udienze da remoto, di cui all’art. 127 bis c.p.c., e della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, di cui all’art. 127 ter c.p.c.

Tali disposizioni trovano applicazione dall’1 gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti, al fine di assicurare la continuità con la disciplina emergenziale scaduta in data 31 dicembre 2022. Alle suddette disposizioni è stato aggiunto l’art. 193, c. 2, c.p.c., relativo al giuramento del CTU.

Ulteriore modifica è quella relativa alla disciplina riformata del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro secondo e artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.), che acquisterà efficacia anch’essa dal 28 febbraio 2023, ma sarà applicabile non più nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data, bensì a tutte le impugnazioni proposte successivamente a essa.

Inoltre, è stato aggiunto che le disposizioni di cui all’art. 3, c. 34, lettere b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 149 del 2022 (in tema di esecuzione forzata), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre è stata mantenuta l’efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 delle disposizioni di cui agli artt. 4, c. 1, e 10, c. 1, del d.lgs. n. 149/2022, relative alla mediazione familiare e alle abrogazioni in tema di affiliazione commerciale.

È stato, infine, corretto il riferimento al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non del 20 marzo 2020, bensì del 2 novembre 2020, che continuerà a regolare i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili, fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 196 duodecies, c. 5, disp. att. c.p.c.

3. La proroga dell’efficacia di alcune disposizioni

Il secondo intervento normativo del 29 dicembre 2022 riguarda la proroga dell’efficacia di alcune disposizioni introdotte durante l’emergenza pandemica in materia di giustizia: l’art. 8, c. 8, d.l. n. 198/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce che, anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149/2022, le disposizioni di cui all’art. 221, c. 8, d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020, e di cui all’art. 23, c. 8 bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9 bis, d.l. n. 137/2020, conv. con modif. dalla l. n. 176/2020, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere 10 fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, c. 1, d.lgs. n. 149/2022.

La proroga, quindi, interessa solo tre norme emergenziali:

  • il c. 8 dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020, che consente al giudice, in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del CTU ex art. 193 c.p.c., di disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

  • il c. 8 bis dell’art. 23 del d.l. n. 137/2020 (limitatamente ai primi quattro periodi), afferente allo svolgimento dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione;

  • il c. 9 bis dell’art. 23 del d.l. 137/2020, che riguarda il rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Il termine finale di efficacia delle tre suindicate disposizioni era stato fissato sino al 31 dicembre 2022, mentre, a seguito del d.l. 198/2022, risulta prorogato con riferimento alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023, per le prime due, nonché con riferimento alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, per la terza.


 

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