Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Il presente contributo approfondisce la tematica della giurisdizione nelle controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell’obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, insinuati al passivo in procedura fallimentare.  

Con una pronuncia meritevole di attenzione la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 3-24 dicembre 2019, n. 34447 – testo in calce) enuncia un principio, in materia di giurisdizione, che potrebbe anche estendersi oltre il contesto fallimentare.

La richiamata pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal concessionario avverso il decreto con il quale il Tribunale, a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, incoato sempre dal concessionario, a conferma di quanto statuito dal giudice delegato, rigettava parte dei crediti tributari, insinuati dal concessionario, stante la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali non opposte, piuttosto che ammettere con riserva i crediti in esame, nell’attesa di una eventuale proposizione di un ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria competente: unico organo – secondo alcuni precedenti delle Sezioni Unite – competente a decidere delle obbligazioni di natura tributaria.

La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Più in particolare,  la I° Sezione della Suprema Cassazione  ha ritenuto di  trasmettere gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riguardo alla questione di giurisdizione posta nel primo motivo del ricorso dal Concessionario, ossia   sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale dichiarato la parziale estinzione dei crediti erariali fatti valere dal concessionario per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale, “pur essendo privo di giurisdizione in materia”.

Orbene, secondo la tesi del concessionario, il giudice delegato e successivamente il tribunale, investito dell’opposizione ex art. 98 lf, non avrebbero dovuto pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela fallimentare, trattandosi di questione di esclusiva giurisdizione tributaria.

Dunque, gli organi della procedura fallimentare si sarebbero discostati dal principio secondo cui spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria, conoscere dell’eccezione di prescrizione, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento avente ad oggetto crediti di natura tributaria.

Si evidenza che, la questione era già stata in passato affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, (n. 14648 del 2017, sez. L. n. 15717 del 2019, sez. 6-1 n. 21483 del 2015),  le quali avevano affermato il seguente principio: “ ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari e successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto”.

La sentenza in commento, invece, si discosta del tutto dal richiamato precedente.




Fisco 2024







Più in particolare, osserva il Collegio remittente che,  a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, sarebbe del tutto venuto meno  il vuoto di tutela che aveva indotto la giurisprudenza a ritenere che, le  controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifica della cartella, appartenessero alla giurisdizione tributaria.

Ed infatti, la richiamata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a (come sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16,)  nella parte in cui prevede che, nelle controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Dunque, alla luce della dichiarata incostituzionalità della disposizione normativa testè richiamata, sono, oggi, ammesse le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Sulla scorta di tale argomentazione, con la richiamata ordinanza interlocutoria la I° sezione della Corte di Cassazione ha posto alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se rientri nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero del giudice tributario giudicare sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevata dal curatore, verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento”.

Le sezioni Unite dirimono il quesito posto discostandosi dai precedenti  in forza dei quali “è il giudice tributario, la cui giurisdizione si estende a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2), l’unico giudice competente a decidere ogni controversia relativa all’an e al quantum del tributo dovuto, ivi compresa la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo racchiuso nella cartella esattoriale” (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), osservando che l’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2,  prevede che”restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, (…).

Dunque, la richiamata disposizione, secondo la pronuncia in commento, fa venire meno la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in relazione a tutti gli atti successivi alla notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che la notifica della cartella di pagamento non impugnata e/o impugnata con esiti sfavorevoli dal contribuente segna il consolidamento della pretesa fiscale nel merito, nonché il passaggio alla giurisdizione ordinaria circa l’analisi di ulteriori vizi che esulano dal merito della pretesa.

In tale fase, infatti, l’oggetto della controversia non è più  l’esistenza dell’obbligazione tributaria e, dunque,  la legittimità nel merito della obbligazione avente ad oggetto crediti di natura tributaria: vaglio questo riservato esclusivamente alla giurisdizione tributaria che è competente a conoscere il merito delle  obbligazioni tributarie di cui all’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del D.lgs n° 546/1992 e di tutti quegli atti –poi la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire- che portano a conoscenza del contribuente una  ben chiara pretesa tributaria che sia idonea ad incidere negativamente nella sfera del contribuente[1].

Da quanto precede, ne discende che competente a giudicare dei fatti successivi, estintivi delle pretese tributarie, divenute definitive nel merito, stante la notifica al contribuente della relativa cartella, è il giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, cui spetta l’ordinaria verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere all’esecuzione forzata.

Ed a  conferma di quanto precede,  le Sezioni Unite richiamano  la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018 sopra citata ed osservano che “qualora il contribuente intende contestare il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso è il ricorso il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, proponibile avverso “il ruolo e la cartella di pagamento, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (…)”

Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocano “a valle della notifica della cartella di pagamento“, laddove  l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione  riguarda la contestazione circa il diritto dell’ente a procedere a riscossione coattiva”: azione questa che deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Si rammenta, infatti, che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è esperibile quando si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non è soggetta ad alcun termine decadenziale.  In materia, la giurisprudenza ha precisato che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è quella con cui si contesta la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo[2].

Dunque, la notifica della cartella esattoriale segna un passaggio dirimente ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l’unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.

Ne deriva che, il giudice delegato in sede di verifica dei crediti ed il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, non hanno debordato dalla giurisdizione propria accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela, stante la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale.

E come anche rilevato nell’ordinanza di rimessione, “E’ dunque in sede fallimentare, nel procedimento di verifica del passivo, che vengono definite le questioni inerenti i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (nel caso di specie cartella esattoriale) posto a fondamento del credito insinuato, le quali nell’esecuzione individuale vengono fatte valere con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.“.

Dunque, dall’analisi della sentenza in commento è possibile ricavare il seguente principio di diritto: “ ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 34447/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF

Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d’Italia, IPSOA  ti presentano One LEGALE: la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i codici commentati costantemente aggiornati.


[1] tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001.
Dunque, sono impugnabili davanti al giudice tributario tutti gli atti espressivi di una manifestazione di volontà impositiva dell’Ufficio (nel duplice aspetto di volontà pretensiva del maggiore tributo od oppositiva al diritto alla restituzione del tributo riscosso, al riconoscimento del diritto a un’esenzione e all’applicazione del minore tributo) e idonei ad incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente (Cass., 24916/2013).

[2] Cassazione civile sez. lav., 03/07/2018, n. 17361; Cassazione civile sez. lav., 19/01/2016, n. 835; Cassazione civile sez. III, 17/11/2009, n. 24215; Cassazione civile sez. lav., 26/03/2004, n. 6119).

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui