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L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può notificare pignoramenti fuori dal proprio ambito territoriale: parola di Cassazione.

Non hai pagato alcune cartelle esattoriali e hai ricevuto un pignoramento presso terzi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano, ma il conto corrente pignorato si trova in un’altra provincia. Il pignoramento è legittimo? Fin dove si estendono i poteri del concessionario della riscossione?

La risposta è contenuta in una recente ordinanza della Cassazione [1] che ha confermato la necessità che gli atti esecutivi posti in essere per la riscossione delle cartelle esattoriali siano emessi da concessionario avente la competenza territoriale per la provincia

di riferimento.

Nel caso del pignoramento presso terzi esattoriale, l’Agente della Riscossione competente è quello della provincia in cui deve essere eseguito il pignoramento stesso, dunque, per esempio, nel luogo in cui è situata la filiale della banca presso la quale il debitore ha il conto o la sede dell’Inps che eroga la pensione.

Se il pignoramento viene invece notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di un’altra provincia, è illegittimo e nullo per difetto di competenza territoriale.

Agenzia delle Entrate Riscossione: quale competenza territoriale?

Il pagamento dei tributi o di altri crediti non può essere richiesto da qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione bensì solo da quello che, operando sul territorio di competenza, ha il potere di emettere la cartella e gli altri atti della riscossione. La cartella o altro atto della riscossione (intimazione di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, pignoramento ecc.) emesso dall’ufficio territorialmente non competente è nullo.

La legge [2] stabilisce che l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [3].

La legge delimita la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento e tutti gli atti della riscossione (atti cautelari e atti esecutivi) [4].

Agenzia delle Entrate Riscossione: se i beni da pignorare sono in un’altra città

Come abbiamo appena visto, l’ufficio competente ad avviare la procedura di esecuzione forzata (per esempio pignoramento presso terzi) varia in base al luogo in cui deve essere svolta la relativa attività. Cosa succede, dunque, se i debiti sono maturati in una determinata provincia in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, ma i beni da pignorare si trovano in un’altra provincia?

Esiste un’apposita disposizione normativa [5] che regola il caso in esame: il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

Dunque, tornando all’esempio riportato in apertura del presente articolo, se il contribuente, residente a Milano, ha maturato debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano che ha emesso le relative cartelle, ma il conto corrente pignorabile si trova presso una banca situata nella provincia di Monza, è competente l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Monza. L’ufficio di Milano deve quindi delegare l’attività esecutiva all’ufficio di Monza.

Se, invece, l’attività di riscossione viene effettuata dall’agente di riscossione di un’altra provincia, il pignoramento è illegittimo e deve essere tempestivamente contestato dinanzi al giudice.

Pignoramento Agenzia delle Entrate di altra provincia: come contestarlo?

Per contestare il pignoramento notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di un’altra provincia, occorre agire in tempi stretti. Più precisamente il pignoramento, essendo affetto da un grave vizio di forma, deve essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica.

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