La cognizione sulla nullità o sulla inefficacia del provvedimento monitorio è attribuita alla competenza del giudice dell’opposizione al decreto.
Il debitore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 131 e 132 c.p.c.), lamentando la mancata osservanza della forma legale richiesta per il decreto ingiuntivo.
Il motivo è stato prontamente disatteso dalla Corte di legittimità perché inerente, nella specie, a mero errore materiale, non influente sull’esistenza del titolo esecutivo (si era contestato, già in primo grado, che il provvedimento monitorio fosse stato sottoscritto da magistrato in servizio che non aveva correttamente indicato il contenuto dell’intestazione e del luogo di emissione del provvedimento).
Con i motivi successivi, inerenti alla violazione e falsa applicazione di legge, si contestava l’invalidità della notificazione del titolo esecutivo, che sarebbe stata eseguita presso un luogo in cui il ricorrente non risiedeva più.
Per tornare al caso concreto, sulla base delle precisazioni poc’anzi riportate, gli unici vizi deducibili innanzi al giudice dell’esecuzione sarebbero quelli che determinano la radicale inesistenza del titolo esecutivo.
I vizi denunciati dal ricorrente, invece, avrebbero potuto configurare solo una ipotesi di nullità della notificazione e, di conseguenza, giustificare un’opposizione tardiva all’esecuzione ex art. 650 del c.p.c.. Immediato precipitato logico è che la mancata deduzione, in sede di opposizione, di argomenti ulteriori rispetto a quello della nullità della notificazione, rende quest’ultima sanata a fronte della presentazione della stessa opposizione.
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