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Nella seduta amministrativa del 17 dicembre 2021, il Consiglio Nazionale Forense ha adottato il regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali (COA) e comunicati alle Camere di commercio (CCIAA), per la formazione dell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (testo in calce), come previsto dall’art. 3 del D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21.10.2021, n. 147.

Il regolamento del CNF è finalizzato a regolare le modalità di:

  • presentazione delle domande da parte degli avvocati ai COA;
  • formazione, tenuta e aggiornamento da parte dei COA di un proprio elenco nel quale inserire i dati comunicati alle CCIAA.

Con provvedimento del 29.12.2021, il Ministero della Giustizia ha altresì emanato le linee di indirizzo (testo in calce) rivolte agli ordini professionali per l’attività di selezione delle domande ai fini della formazione degli elenchi degli esperti indipendenti.

1. Premessa

Con l’emanazione dell’art. 2, del D.L. n. 118/21, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Si tratta di uno strumento, volontario e stragiudiziale, mediante il quale l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi anche attraverso il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

L’imprenditore che intende ricorrere a questo nuovo strumento deve presentare una domanda per la nomina dell’esperto al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/21 prevede pertanto che presso le CCIAA, di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano venga formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’Albo degli Avvocati a condizione che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Consulenti del lavoro che dimostrino di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati oppure di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

La norma dispone inoltre che possono essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non essendo iscritti in albi professionali, provino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

L’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/21 prevede altresì che l’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

2. Domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/2021, il professionista che intende essere inserito all’interno dell’elenco degli esperti indipendenti deve presentare un’apposita domanda di iscrizione [1].

Per quanto concerne gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro, la domandava proposta al COA di appartenenza mentre, per i soggetti non iscritti in albi, la richiesta è indirizzata alla CCIAA del capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.

Per quanto riguarda in particolare gli avvocati, l’art. 1 del regolamento del CNF dispone che il professionista interessato è dunque tenuto a presentare la domanda di iscrizione al proprio COA.

Il regolamento chiarisce che la domanda va corredata dalla documentazione comprovante:

  • l’iscrizione da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati;
  • le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • l’adempimento, a mezzo autocertificazione, dell’obbligo formativo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 118/21 e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021;
  • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 ed art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.

La domanda deve inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 anche ai fini della pubblicazione del curriculum vitae dell’esperto nominato in apposita sezione del sito internet istituzionale della CCIAA.

L’avvocato può presentare la domanda e la relativa documentazione scegliendo tra:

  • il deposito in formato cartaceo;
  • la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

In quest’ultimo caso, l’avvocato deve inviare la domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata a quello dell’Ordine di appartenenza, specificando all’interno dell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021”.

3. Compiti degli ordini professionali

L’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/21 attribuisce poi a ciascun ordine professionale il compito di:

  • verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata;
  • comunicare i nominativi e le variazioni dei dati relativi ai professionisti alla CCIAA territorialmente competente ai fini dell’inserimento, aggiornamento e cancellazione all’interno elenco degli esperti [2].

L’art. 2 del regolamento del CNF disciplina le attribuzioni specificatamente riconosciute ai COA in forza di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/21.

Il CNF ha disposto che ciascun COA deve pertanto individuare uno o più responsabili a cui affidare il compito relativo alla formazionetenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, nonché al loro trattamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003.

I soggetti designati sono altresì investiti della funzione di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli avvocati che richiedono l’iscrizione all’albo degli esperti, secondo le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,

Il COA provvede altresì a:

  • verificare la completezza della domanda di iscrizione e della documentazione ad essa allegata.
  • comunicare i nominativi degli avvocati in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA competente per il loro inserimento nell’elenco degli esperti indipendenti.

Nel caso in cui l’istanza risultasse incompleta o non corredata dalla documentazione richiesta, il COA respinge la domanda di iscrizione.

Resta ferma la possibilità di ripresentare la domanda che sarà soggetta ad una nuova attività istruttoria e di verifica da parte del COA.

L’art. 3 del regolamento del CNF dispone poi che i COA devono formare e tenere un elenco con i dati raccolti e comunicati alle CCIAA relativi ai propri iscritti, il cui nominativo sia stato inserito nell’elenco degli esperti indipendenti.

È, in ogni caso, fatto obbligo agli avvocati di comunicare al proprio COA l’eventuale variazione dei dati anche ai fini della loro trasmissione alla CCIAA ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. n. 118/21.

I COA sono infatti tenuti ad aggiornare i dati raccolti relativi agli iscritti la cui domanda abbia avuto esito positivo.

L’aggiornamento avviene nel caso in cui:

  • la variazione dei dati sia comunicata dall’iscritto;
  • la variazione dei dati emerga all’esito delle verifiche;
  • il COA venga a conoscenza ed accerti la sussistenza della variazione dei dati dell’iscritto.

È fatto obbligo ai COA di comunicare tempestivamente alla CCIAA competente:

  • l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento;
  • l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo per la conseguente cancellazione dall’elenco degli esperti;
  • qualsiasi altra variazione rilevante dei dati già comunicati alla CCIAA di cui sia venuto a conoscenza.

4. Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia

Con provvedimento del 29.12.2021, il Ministero della Giustizia ha inoltre predisposto, in chiave interpretativa, le linee di indirizzo in ordine al requisito previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/21 riguardante le “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa” ai fini della selezione delle domande per la formazione degli elenchi degli esperti indipendenti.

Il Ministero della Giustizia ha osservato che l’efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l’aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali sono collegate alla preparazione aziendale dell’esperto.

L’esperto deve dunque, da un lato, saper analizzare rapidamente la situazione dell’impresa per evitare l’avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall’altro, possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della situazione di crisi.

Secondo quanto specificato dal Ministero della Giustizia, gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa sono i seguenti:

  • commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato d’insolvenza;
  • attestatore ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., art. 161, comma 3, L.F., art. 182-bis, comma 1, L.F. ed art. 186-bis L.F.;
  • gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/12;
  • advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con piu creditori e infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
  • advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
  • advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
  • attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Il Ministero della Giustizia precisa poi che il professionista deve aver svolto almeno 2 incarichi o prestazioni rientranti tra quelle sopra richiamate al fine di soddisfare il requisito relativo al possesso di pregresse esperienze nel settore.

Il professionista deve in ogni caso depositare la documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (è necessario allegare la visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività professionali).

Le linee di indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia riportano infine in allegato un apposito modulo da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti.

MINISTERO GIUSTIZIA, LINEE DI INDIRIZZO >> SCARICA IL PDF

CNF, REGOLAMENTO 17 DICEMBRE 2021 >> SCARICA IL PDF

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[1] L’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/21 dispone che la domanda d’iscrizione deve contenere: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa; b) l’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi; c) il curriculum vitae che deve essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione; d) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/679

[2] L’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/21 prevede che gli ordini professionali debbono designare i responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Gli ordini professionali hanno altresì il compito di comunicare tempestivamente alle CCIAA: a) l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti; b) la cancellazione dei professionisti dagli Albi professionali di appartenenza. Le comunicazioni sono finalizzate a consentire alle CCIAA di aggiornare l’elenco degli esperti anche ai fini della cancellazione del professionista.

 

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