La trascrizione dell’atto di vendita dell’auto nel PRA non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, trattandosi di un mero strumento legale di pubblicità
La vicenda
Ad istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario aveva proceduto al pignoramento di un’auto usata rinvenuta nell’autosalone (soggetto debitore).
Il ricorrente propose opposizione ex art. 619 c.p.c., assumendo
di essere proprietario di quella vettura che egli aveva acquistato alcuni mesi
prima; e avendo successivamente cambiato idea, l’aveva lasciata presso
l’autosalone in conto vendita; tanto è vero che quest’ultimo, nelle more di
trovare un nuovo acquirente, gli aveva concesso l’uso di un’altra auto di
cortesia.
In primo grado, l’opposizione veniva rigettata; parimenti la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame dell’opponente. Cosicché la vicenda è giunta in Cassazione.
La pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 26327/2019), in primo luogo, ha ribadito l’attualità del principio secondo cui la trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritto sullo stesso bene; pertanto gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova.
Da ciò deriva che, allorquando, un veicolo è rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale – al pari dei beni mobili non registrati – il principio “possesso vale titolo”.
L’onere della prova del terzo proprietario
Il terzo che assume di essere proprietario del veicolo deve
dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne abbia
conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà
mediante traditio.
Nell’assolvere tale onere, il terzo opponente non può
limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, in quanto queste sono dimostrative
del fatto che egli acquistò il veicolo, ma non anche del titolo –diverso da un
ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà – per il quale lo stesso è
stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato. In relazione a tale
secondo, diverso, profilo, la trascrizione dell’atto di vendita in favore
dell’opponente ha un valore meramente indiziario, che può essere liberamente
apprezzato dal giudice di merito insieme ad ogni altro elementi di prova. Ed
invero, nel caso in esame la Corte d’appello gli aveva attribuito valore non
decisivo.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.
La redazione giuridica
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