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Il condono edilizio non può mai essere ammesso
in relazione ai tentativi di frazionamento
artificioso
dell’opera in plurimi interventi, se gli
stessi invece risultano finalizzati a realizzare un’unica
costruzione.

In tale ottica, bisogna sempre considerare l’opera nel
suo complesso
, in quanto una visione non unitaria degli
interventi non consentirebbe di valutare il reale impatto della
costruzione sul territorio, risultando quindi illegittima la
distinzione fittizia di opere collegate tra loro, nel tentativo di
eludere i limiti di condonabilità disposti in caso
di ampliamenti abusivi.

Condono edilizio: elusione limiti volumetrici sempre
illegittima

A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 16 aprile 2024, n. 15639
, respingendo il ricorso
contro il diniego della revoca dell’ordine di
demolizione
su un immobile non condonabile per il
superamento dei limiti di ampliamento disposti dalla normativa di
cui al Terzo Condono Edilizio (DL n. 269/2003,
convertito in Legge n. 326/2003).

L’art. 32 del decreto citato dispone appunto, tra le altre
misure, quelle finalizzate all’attività di repressione
dell’abusivismo edilizio, e prevede la possibilità di condonare
esclusivamente le opere abusive:

  • ultimate entro il 31 marzo 2003;
  • per le quali non si siano verificati ampliamenti del manufatto
    superiori al 30% o superiori ai 750 mc rispetto
    alla volumetria preesistente;
  • che siano nuove costruzioni residenziali non superiori
    a 750 mc
    per singola richiesta di titolo in sanatoria, a
    condizione che l’immobile nel suo complesso non superi i
    3.000 mc.

A questo proposito, risulta sempre illegittimo il tentativo di
condonare un manufatto abusivo presentando
più istanze di sanatoria e denunciando
fittiziamente la suddivisione dell’opera in più interventi, al fine
di rientrare nei limiti di ampliamento previsti per il rilascio
della sanatoria, come è accaduto nel caso in esame.

In particolare, oggetto della sentenza sono delle opere
conseguite in totale difformità dalla concessione edilizia
originariamente approvata, in virtù delle quali l’immobile è
risultato essere un organismo edilizio completamente diverso e
difforme, per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche, da
quello assentito.

Al fine di sanare le difformità, il ricorrente ha
successivamente presentato ben 16 diverse istanze di condono
edilizio, che però sono state giudicate come un tentativo di
elusione dei limiti imposti per la condonabilità delle opere, visto
che la volumetria dell’edificio residenziale preso nel suo
complesso è risultata di oltre 5.000 mc, a fronte di un limite
pari a 3.000 mc.

Principio di proporzionalità: quando è applicabile?

Gli ermellini hanno quindi condiviso l’efficacia dell’ordine di
demolizione, a nulla rilevando che questo sia stato disposto dopo
oltre 20 anni dalla presentazione delle istanze di condono, perché
l’Amministrazione è sempre tenuta ad adempiere alle attività di
vigilanza e repressione dell’abusivismo, potendo intervenire con la
sanzione demolitoria anche se dovessero essere passati molti
anni.

Non si rileva, peraltro, alcuna violazione del principio
di proporzionalità
posto a tutela degli immobili abusivi
adibiti ad abituale abitazione del proprietario, come sostenuto dal
ricorrente.

Si spiega difatti che, in questi casi, nel dare attuazione
all’ordine di demolizione, il giudice è tenuto a valutare:

  • la disponibilità, da parte dell’interessato, di un tempo
    sufficiente per conseguire la sanatoria, se possibile, oppure per
    risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative;
  • la possibilità per il soggetto di far valere le proprie ragioni
    dinanzi a un tribunale indipendente;
  • l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti per i quali
    sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei
    minori a frequentare la scuola;
  • l’eventuale consapevolezza dell’interessato della natura
    abusiva dell’attività edificatoria.

La tutela disposta dal principio di proporzionalità non può
quindi essere applicata in questo caso, visto e considerato che i
ricorrenti:

  • risultano aver commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e
    paesaggistiche;
  • hanno potuto beneficiare di un congruo tempo per poter trovare
    altre soluzioni abitative;
  • non hanno mai indicato specifiche esigenze che giustificassero
    il rinvio dell’esecuzione dell’ordine di demolizione per
    compromissione di altri diritti fondamentali.

Chi intenda avvalersi del principio di proporzionalità, infatti,
è tenuto ad allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno
del suo rispetto; fatti che non possono basarsi sull’inerzia del
soggetto interessato e che non possono dipendere dalla sua
volontà.

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