Per debiti compresi tra 20 mila euro e 119 mila, Equitalia può iscrivere ipoteca ma non può avviare il pignoramento immobiliare.
«La prima casa non può essere toccata da Equitalia», almeno così si dice, ma questa affermazione, per la sua genericità e inesattezza, sta creando non pochi equivoci tra i contribuenti. Ecco quindi una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia [1] a ricordaci come stanno le cose.
Debiti con Equitalia fino a 20mila euro
Innanzitutto, la legge stabilisce che, per debiti fino a 20mila euro
, Equitalia non possa né iscrivere ipoteca, né avviare il pignoramento di qualsiasi immobile. In altre parole, l’Agente della riscossione deve trovare soluzioni alternative per recuperare i propri crediti come, ad esempio, il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione, il pignoramento del conto corrente o dei canoni di affitto eventualmente percepiti o il fermo amministrativo dell’auto.
Chi ha, ad esempio, un debito con Equitalia di 25 mila euro ben potrebbe pagarne 6 mila in modo da ridurre l’importo sotto il tetto e, così, assicurarsi che i propri immobili non vengano toccati.
Debiti con Equitalia tra 20mila e 119mila euro
Per debiti che superano 20mila euro e non raggiunto 120mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca, anche se il debitore non ha altri immobili se non quello in questione.
Attenzione però: l’ipoteca non significa né pignoramento né vendita all’asta, ma è solo una garanzia che l’esattore si procura per il caso in cui qualche altro creditore (ad esempio la banca) avvii l’esecuzione forzata sulla casa: in tale ipotesi le somme ricavate andranno innanzitutto al creditore con l’ipoteca di primo grado (verosimilmente Equitalia se si è mossa prima degli altri), poi a quello con l’ipoteca di grado successivo, ecc.
Leggi anche Come tutelare la casa da Equitalia.
La cosiddetta prima casa non si pignora ma si ipoteca
Il cosiddetto Decreto del Fare [2] ha vietato ad Equitalia il pignoramento (ma non l’iscrizione di ipoteca) di quella che comunemente viene detta «prima casa». In realtà le cose sono parzialmente diverse. Il divieto vale solo a condizione che:
- l’immobile sia l’unico di proprietà del contribuente
- tale immobile sia adibito a civile abitazione
- tale immobile non sia di lusso
- presso tale immobile il contribuente deve aver fissato la propria residenza.
Si capisce che parlare di prima casa può confondere le idee. Difatti, chi abbia acquistato, dopo la prima casa, un ulteriore appartamento o un terreno o lo abbia ottenuto in eredità non è più destinatario di tale beneficio. Infatti, egli non deve essere titolare di più di un immobile.
Per rendere al riparo la casa da possibili pignoramenti di Equitalia, il contribuente deve vendere tutti gli altri che ha e fissare, nell’unico rimasto, la propria residenza (esso inoltre non deve essere di lusso e deve essere accatastato come civile abitazione).
Attenzione però: secondo un orientamento che si sta confermando in questi ultimi tempi, chi vende immobili e ha un debito superiore a 50mila euro, rimanendo di fatto nullatenente, può essere incriminato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Secondo punto su cui prestare attenzione: il decreto del Fare vieta solo il pignoramento sull’unico immobile del debitore, ma non anche l’iscrizione di ipoteca, che invece è sempre possibile.
Risultato: Equitalia può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore ma, nel caso in cui il credito sia superiore ai 20 mila euro e il bene è l’unico cespite non di lusso presso cui il contribuente ha trasferito la residenza anagrafica, non può procedere all’espropriazione forzata con conseguente vendita all’asta.
Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui