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Opposizione all’ingiunzione e opposizione a precetto

Com’è noto, l’opposizione contro l’ingiunzione opera su un piano differente rispetto a quella contro il precetto.

Mentre la prima entra nel merito del titolo ai fine di rilevarne motivi di invalidità sul piano processuale e/o sostanziale, la seconda dà per presupposto l’esistenza e la validità del titolo dovendo far valere vizi inerenti al precetto o a atti successivi a questi.

Il giudice dell’esecuzione non può compiere valutazioni che spettano al giudice del merito.

Stante questa profonda diversità di contenuto, occorre porre molta attenzione a quale strumento si intende utilizzare nel caso concreto.

Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo. Competenza

La Cassazione del 22 novembre 2018, n. 30183, come già quella del 20 maggio 2015 n. 10419, ha stabilito che quando un decreto ingiuntivo (esecutivo) viene notificato con il precetto la contemporanea pendenza, di un’opposizione a decreto ingiuntivo e di un’opposizione a precetto, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell’una e nell’altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, ex art. 645 cpc al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ed ex art. 27 comma I cpc e 615 comma I cpc al giudice del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore.

Giudizio di opposizione a precetto: si esclude il merito

Di recente il Tribunale di Messina con la decisione del 18 gennaio 2021, n. 72 ha ribadito che il giudice dell’opposizione al precetto non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.

Nel caso di specie si trattava di decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio nei confronti di un condomino, il quale aveva proposto opposizione a precetto. In pendenza di questa vertenza, il giudice di pace dichiara la revoca dell’ingiunzione.

Il Tribunale conclude allora nel senso che non vi è più il titolo che regge il relativo giudizio, dovendo prendere atto della revoca dell’ingiunzione e che comunque le eccezioni concernenti il merito delle questioni devono essere rilevate in sede di opposizione all’ingiunzione. Poiché la revoca del titolo è intervenuta in pendenza di giudizio, dispone la compensazione delle spese.

Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento delle spese legali

Vediamo quali sono i principi giurisprudenziali sul tema.

Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo. I principi consolidati sul tema.

Con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi odi impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass., 18 aprile 2006. n. 8928).

Ciò è in quanto attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159; Cass. 19 giugno 2001, n. 8331).

Precetto notificato a un soggetto diverso dall’amministratore di condominio: quali conseguenze?

Su questa scia, anche i giudici di merito evidenziano i medesimi principi.

Il Tribunale di Forlì, con la decisione del 26 marzo 2015, ha precisato che quando l’esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell’opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall’esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto; ed invero l’autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all’esecuzione non consente al giudice di quest’ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell’efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Forlì, 26 marzo 2015).

Solo qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, il giudice dell’opposizione può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto degli effetti del giudicato.

Ed infatti in caso di pendenza di entrambi i giudizi, Il giudice dell’opposizione a precetto può sospendere la provvisoria esecutività del titolo solo se l’istanza di sospensione è proposta per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell’impugnazione del titolo esecutivo davanti al giudice dell’impugnazione.

Ne consegue, che il potere di sospensione non può in alcun modo implicare l’analisi di questioni oggetto del thema decidendum del giudizio in cui si è formato il titolo.

Ciò significa in conclusione che, se il titolo esecutivo è rappresentato da decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione, i temi che concernono la sospensione della provvisoria esecuzione ovvero la revoca del decreto opposto sono esclusivamente di competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo e non possono essere valutati dal giudice dell’opposizione all’esecuzione.

 

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