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Codice della crisi d’impresa: recepimento della direttiva Insolvency nel decreto legislativo numero 83/2022, entrata in vigore dal 16 luglio. Ecco un’analisi normativa completa delle ultime novità introdotte e delle relative conseguenze sull’assetto organizzativo delle imprese.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza non subirà altre proroghe e, quindi, dal prossimo 16 luglio non si parlerà più di fallimento ma si introdurrà definitivamente il termine liquidazione giudiziale.

Le imprese, quindi, saranno sorvegliate al fine di garantire che la crisi sia considerata un momento transitorio e di passaggio nella normale vita imprenditoriale attraverso la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo.

Assistiamo però ad alcune recenti modifiche del testo ufficializzate tramite la pubblicazione in gazzetta.

La direttiva Insolvency: recepimento con il Decreto Legislativo numero 83/2022. Entrata in vigore il 16 luglio

Il primo luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 152 il Decreto Legislativo 17 giugno 2022 che recepisce la direttiva Insolvency (Direttiva UE 2019/1023).

Quest’ultima reca modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs 14/2019) che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio in contemporanea con il decreto stesso.

Le modifiche hanno ad oggetto:

  • i quadri di ristrutturazione preventiva;
  • l’esdebitazione e le interdizioni;
  • le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Il tutto rientra sempre nella previsione del piano di attuazione del PNRR.

Recepimento della direttiva Insolvency nel D.Lgs. 83/2022
Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). (22G00090)

Le novità della direttiva Insolvency: due nuovi indicatori per la crisi d’impresa

Il decreto pubblicato in Gazzetta introduce, tra l’altro, all’articolo 2 nuovi segnali di previsione tempestiva della crisi, che hanno una serie di elementi chiave sostituendo il precedente articolo 3 del Codice:

  • l’esistenza di debiti scaduti dal almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.

Peraltro, di particolare interesse è il fatto che l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate e riscossione segnalino direttamente all’imprenditore e, qualora esistente, all’organo di controllo le eventuali anomalie (per il dettaglio si rinvia alla lettura dell’articolo 6 del citato Decreto legislativo che introduce l’art 25-novies).

Circostanza che, peraltro, abbiamo discusso proprio in queste ore in merito alle lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Lipe relative al primo trimestre con debiti IVA non versati pari o superiori a 5.000 euro, tema su cui si inviata a leggere l’ottimo contributo di Salvatore Cuomo qui su Informazione Fiscale.

Tale previsione ha come obiettivo quello di qualificare e responsabilizzare maggiormente il ruolo dell’Imprenditore, che nel corso del predetto provvedimento è anche richiamato ad una gestione dell’impresa maggiormente oculata, dovendo comportarsi secondo buona fede e correttezza (articolo 2).

La direttiva Insolvency e il nuovo assetto organizzativo dell’impresa

In ragione di ciò, data la comunicazione diretta all’imprenditore delle anomalie diventa quasi imprescindibile il suo obbligo di emersione della crisi, poiché prima le comunicazioni erano un invito ad adempiere attraverso comunicazioni interne (dall’obbligo di vigilanza) ed esterne (dagli enti).

Attualmente, rispetto alla vecchia specificazione e previsione dei sistemi di allerta, l’iniziativa parte su base volontaria.

Un’ulteriore elemento di novità e di interesse è individuato dall’introduzione del Capo I-bis, previsto dall’Art. 16, che disciplina i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO).

Quest’ultimi prevedono che l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza possa soddisfare i creditori, previa suddivisione degli stessi in classi (strutturate su posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei), distribuendo il quantum generato dal predetto piano derogando agli articoli 2740 e 2741 del codice civile (principi della par condicio creditorum).

La condizione per la realizzazione della predetta situazione è l’approvazione unanime da parte delle diverse classi creditorie.

Inoltre, si prevede la sostituzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi con l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (già introdotto con il D.L. 118/2021).

Nella stessa procedura si prevedono doveri stringenti per le parti che muovono sempre nell’ambito dei principi di trasparenza e buona fede precedentemente richiamati e, in aggiunta, si prevede l’obbligatorietà di informazione e consultazione con i sindacati in tutti i casi in cui non è previsto da leggi o accordi collettivi nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti.

L’articolo 6 prevede anche l’introduzione di una piattaforma telematica accessibile agli imprenditori, iscritti nel registro delle imprese, e ai professionisti da questi delegati che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Inoltre, nella piattaforma sono disponibili strumenti che permettono la verifica della ragionevole perseguibilità del piano di risanamento proposto.

Infine, è specificato che la piattaforma inter-opererà con altre banche dati quali quella dell’Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia entrate e riscossione e consente anche l’accesso alla centrale dei rischi della Banca d’Italia.

 

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