Se cambia il sostituto d’imposta dopo la presentazione del modello 730, occorre fare una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre.
Buongiorno, Scusate il disturbo, il mio commercialista ha segnato nel 730 la mia vecchia azienda come sostituto d’imposta. Cosa posso fare x variare il nome dell’azienda nuova? Mi hanno detto di sentire la vecchia azienda e che loro debbono dare comunicazione alla nuova. E’ cosi? Oppure è il commercialista a dover fare la variazione?
Sono frequenti i casi in cui durante l’anno si cambi datore di lavoro e quindi anche sostituto d’imposta. E’ quindi importante segnalarlo all’Agenzia delle Entrate nell’apposito rigo del modello 730 inserendo i dati fiscali (partita iva) del nuovo sostituto d’imposta per permettere al fisco di conguagliare eventuali crediti o debiti in busta paga. A volte capita, però, che si cambi datore di lavoro o cessi addirittura il rapporto dopo che la dichiarazione dei redditi sia già stata inviata all’Agenzia delle Entrate con i dati sbagliati.
Come variare il sostituto d’imposta
In questi casi non c’è da preoccuparsi in quanto il vecchio datore di lavoro non potrà conguagliare importi a debito o a credito in busta paga essendo cessato il rapporto. Occorrerà quindi informare l’Agenzia delle Entrate del nuovo sostituto d’imposta tramite dichiarazione integrativa al modello 730 da presentare tramite Caf o soggetto abilitato entro il 25 ottobre. In questo caso si dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Attenzione, però a modificare solo i dati del sostituto d’imposta: il nuovo modello 730, infatti, dovrà contenere le stesse informazioni del modello 730 originario che non verrà cancellato ma solo aggiornato, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
I conguagli relativi all’imposta saranno quindi effettuati dal nuovo datore di lavoro nel mese successivo a quello di presentazione del modello 730 integrativo e comunque entro il mese di novembre. A completamento della risposta, quindi, deve essere il commercialista che ha prestato assistenza al contribuente a preoccuparsi di effettuare l’integrazione alla dichiarazione già trasmessa.
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