Nullità dell’intimazione di pagamento e opposizione alla cartella esattoriale per vizi di notifica: termini per far valere il difetto di notifica.
Attenzione ai termini di impugnazione delle notifiche delle cartelle esattoriali. Non è vero che il contribuente ha sessanta giorni di tempo per sollevare l’eccezione, tanti quanti ce ne sono per opporsi a una normale cartella. A spiegare come stanno le cose è una recente sentenza della Cassazione [1]. La Corte ha analizzato il caso di un uomo che aveva ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione, sul presupposto di una precedente cartella che, però, non era mai arrivata a destinazione. Il contribuente ha così impugnato l’atto ricevuto per difetto di notifica della cartella stessa. Ma il giudice, pur riconoscendo le sue ragioni sostanziali, gli ha dato ugualmente torto in quanto non aveva rispettato i
termini per contestare la cartella mai notificata.
Cerchiamo allora di capire bene come e quando fare opposizione alla cartella esattoriale per vizi di notifica.
Nullità intimazione di pagamento per mancata notifica cartella
Qualsiasi atto esecutivo dell’Agente della Riscossione Esattoriale è illegittimo se l’atto presupposto non è stato correttamente notificato. Così, ad esempio, la cartella è illegittima se prima il contribuente non ha ricevuto l’avviso di accertamento o la sanzione amministrativa; l’intimazione di pagamento è nulla se non è stata mai notificata la cartella esattoriale; il fermo o l’ipoteca sono illegittimi se non c’è stata la notifica del preavviso; il pignoramento è nullo se la cartella o l’intimazione di pagamento non sono mai state notificate.
Questo perché il procedimento di
riscossione esattoriale è composto da una rigida sequela di atti che non possono essere omessi in quanto servono al cittadino per esercitare e difendere i propri diritti.
Se manca un anello della catena, tutti quelli successivi decadono.
Devi, inoltre, sapere che l’esattore può avviare il pignoramento solo se ha prima inviato al contribuente la cartella di pagamento. In rari casi, la cartella viene sostituita dalla cosiddetta “lettera di presa in carico” (succede quando il contribuente viene raggiunto da un avviso di accertamento immediatamente esecutivo dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps).
Ebbene, la cartella di pagamento mantiene la propria efficacia per massimo un anno. Scaduto tale termine, se l’Esattore vuol intraprendere l’esecuzione forzata, deve notificare al debitore un nuovo atto che, in tal caso, si chiama intimazione di pagamento. L’intimazione di pagamento, a differenza della cartella, ha efficacia solo per 180 giorni, salvo poi essere rinnovata da una nuova intimazione di pagamento con “copertura” per i successivi 180 giorni e così via.
Se, dunque, trascorre più di un anno dalla notifica della cartella, l’esattore deve notificare l’intimazione di pagamento, ma se, al ricevimento di quest’ultimo atto, il contribuente si accorge di non aver mai ricevuto la precedente cartella, può fare opposizione per difetto di notifica della cartella.
Non succede di rado che il contribuente venga a conoscenza dell’esistenza di una precedente cartella esattoriale a lui indirizzata, ma mai ricevuta nel momento in cui gli viene notificata l’intimazione di pagamento o l’atto di pignoramento. Per il cittadino si pone subito la possibilità di contestare la richiesta dell’esattore e di liberarsi dal debito. Ma deve fare molta attenzione ai termini entro cui agire dinanzi al giudice per far dichiarare nulla l’intimazione di pagamento o il pignoramento stesso. Vediamo perché.
Luigi subisce il pignoramento dello stipendio. Nell’atto, indirizzatogli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, scopre che il debito si riferisce a una cartella notificatagli sei mesi prima. Luigi è sicuro di non aver mai ricevuto, al proprio indirizzo di residenza, la suddetta cartella. Pertanto, impugna il pignoramento. Può farlo purché agisca entro 20 giorni da quando ha ricevuto l’atto di pignoramento dello stipendio.
Marco ha ricevuto una lettera di intimazione di pagamento da parte della società che riscuote i tributi locali. La società sostiene che Marco non avrebbe pagato una precedente cartella a lui notificata due anni prima. Così gli vengono dati 5 giorni di tempo per pagare; in caso contrario, viene minacciato il fermo dell’auto e il pignoramento. Marco, però, sostiene di non aver mai ricevuto la suddetta cartella, per cui fa opposizione all’intimazione di pagamento, ma la fa dopo 50 giorni dalla notifica. Il giudice non gli potrà dare ragione.
Omessa notifica della cartella esattoriale ed opposizione all’esecuzione
Esistono dei termini rigidi per sollevare l’opposizione a cartella esattoriale per vizi di notifica. Questi sono i termini previsti per tutte le contestazioni contro gli atti dell’esecuzione forzata previsti dal Codice di procedura civile [2]: ossia 20 giorni dal ricevimento dell’atto.
Quindi, in buona sostanza, se la cartella non è stata mai notificata il termine per contestare il vizio
è di 20 giorni dal ricevimento del successivo atto, sia esso l’intimazione di pagamento o il pignoramento. Tale è stato l’importante chiarimento fornito dalla Cassazione. Con l’indiscutibile conseguenza che, se il contribuente fa scadere tale termine e si oppone tardivamente, dovrà purtroppo soccombere.
Impugnazione pignoramento o intimazione di pagamento per prescrizione
Potrebbe, invece, succedere di accorgersi, al ricevimento dell’atto di pignoramento o dell’intimazione di pagamento, che il credito dell’esattore è caduto in prescrizione. In tal caso, non siamo più dinanzi a un vizio formale, ma sostanziale, inerente cioè all’esistenza stessa del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Per cui, in questi casi, si applica la norma del Codice di procedura civile [3] secondo cui non ci sono termini per presentare opposizione, quindi anche ben oltre i 20 giorni previsti, invece, per i difetti di notifica della cartella.
Ermelinda riceve un’intimazione di pagamento per dei debiti che si riferiscono a vecchie cartelle notificate a lei più di 10 anni prima. Ermelinda fa opposizione contro l’intimazione di pagamento dopo 50 giorni dalla stessa notifica e vince la causa.
La legge non ti impone di sollevare l’eccezione per difetti di forma, come il vizio di omessa notifica, o in alternativa, quella per difetti di sostanza, come la prescrizione. Puoi fare tutto nello stesso atto, ma chiaramente dovrai agire entro 20 giorni per evitare che la prima eccezione venga rigettata.
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