Pignoramento di crediti alimentari, assicurazioni sulla vita, rendite, sussidi di grazia o sostentamento, pensioni speciali, fondi di previdenza e assistenza: i limiti al pignoramento presso terzi.
La regola secondo cui, con il pignoramento presso terzi (per esempio il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione) il creditore può aggredire i proventi e i risparmi del debitore, nei limiti fissati dalla legge (e di recente modificati: Leggi “Pignoramento pensioni: novità” e “Pignoramento stipendio: novità”) trova alcune eccezioni per determinati tipi di crediti. Eccoli di seguito elencati.
Non possono essere pignorati
Non è possibile il pignoramento dei seguenti proventi:
–crediti alimentari: sono esclusi dal pignoramento, salvo che il creditore agisca per un credito derivante dall’obbligo di pagamento di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato. Il pignoramento, in tale caso, è possibile solo per la parte dal determinata dallo stesso giudice mediante decreto [1];
– crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri [1];
– crediti dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza [1];
– somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario nell’assicurazione sulla vita [2];
– rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, se si è convenuto che non sia soggetta a pignoramento: è pignorabile solo per la parte che eccede i limiti del bisogno alimentare del creditore [3];
– fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti [4];
– fondi di contabilità speciale
delle prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze armate e della Guardia di finanza;
– quota del socio di società di persone finché dura la società [5];
– quota del socio di cooperativa, finché dura la società [6];
– fondo consortile, finché dura il consorzio [7];
– somme di competenza degli enti locali destinate a pagare le retribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali, a pagare le rate di mutui e prestiti obbligazionari che scadono nel semestre in corso, all’espletamento dei servizi locali indispensabili [8].
Sono infine escluse dal pignoramento, a partire dall’11 novembre 2014, le somme a disposizione dei soggetti che godono di immunità diplomatica depositate su conti correnti bancari o postali quando, il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore dell’organizzazione internazionale in Italia ha preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e alla banca o posta presso cui le medesime somme sono depositate la dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti indicati.
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