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La controversia sulla cartella di pagamento spetta sempre al giudice tributario e non al giudice civile, a prescindere da quanto richiesto tramite cartella.

Riscossione tributi: le Sezioni Unite di Cassazione sulla competenza del giudice tributario e ordinario

controversia cartella pagamento giudice tributarioLe Sezioni Unite della Cassazione tornano ancora una volta sullo “spartiacque” tra la competenza del giudice tributario e quello ordinario in materia di riscossione di tributi (erariali e non).

In particolare, i Giudici riuniti hanno risolto la proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinario rispetto all’azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d’imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l’invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici).

 

La competenza sulla controversia inerente la cartella di pagamento

Ebbene, le Sezioni Unite richiamando recenti arresti giurisprudenziali – tra i quali l’ordinanza SS. UU. n. 12642/2021 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022 – hanno ribadito che quando il contribuente demanda al Giudice l’esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.

Infatti, se avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz’altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.

Il tutto, nel solco della legge, art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale dispone come

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”.

 

Fonte: Ordinanza Cassazione 25 maggio 2022, n. 16986.

 

NDR. Sul tema vedi anche: Prescrizione cartella, competente il giudice tributario 

 

A cura di Carlo Nocera

Venerdì 2 giugno 2022

 

 

 

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