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Man sitting in front of a bank

Il pignoramento di un conto corrente bancario deve avvenire seguendo una determinata procedura e nei limiti fissati dal legislatore qualora abbia ad oggetto stipendi o pensioni.

L’espropriazione forzata è la procedura attraverso la quale è possibile recuperare un credito. Perciò, se un debitore non dovesse adempiere spontaneamente, il creditore può utilizzare tale strumento al fine di ottenere la restituzione di quanto a lui dovuto. In particolare se il debitore è titolare di un conto corrente bancario, il creditore può bloccare le somme che si trovano sullo stesso depositate (vedi ad esempio lo stipendio o la pensione). In questo caso, si ha un’espropriazione presso terzi, in quanto oggetto del pignoramento sono somme del debitore che non si trovano in suo diretto possesso bensì nella disponibilità di un terzo soggetto, appunto la banca.

Dove notificare il pignoramento presso terzi banca? Quali sono le modalità da seguire per tale tipo di espropriazione forzata? Esistono dei limiti al pignoramento dello stipendio o della pensione accreditati in banca? Cercheremo insieme di rispondere a queste domande.

Come pignorare un conto corrente bancario

Il creditore per pignorare le somme del debitore che si trovano accantonate sul suo conto corrente bancario, in primis deve notificargli il titolo esecutivo, che l’atto che gli consente di agire per il recupero coatto del credito.

Nello specifico, il titolo esecutivo può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo, una cambiale, un atto ricevuto da un notaio, in altre parole un atto nel quale è attestato in modo certo ed incontrovertibile il diritto di credito del soggetto che agisce esecutivamente.

Successivamente, il creditore deve notificare al debitore, l’atto di precetto con il quale richiede nuovamente il pagamento del credito entro 10 giorni dalla notifica. Decorso inutilmente tale termine, può iniziare l’azione esecutiva mediante la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ed all’istituto di credito.

E’ opportuno precisare che il pignoramento va richiesto nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, pena la perdita di efficacia. In questo caso il creditore deve provvedere a notificare un altro atto di precetto prima di richiedere il pignoramento.

Cosa contiene l’atto di pignoramento presso terzi banca

L’atto di pignoramento presso terzi banca deve contenere [1]:

  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle somme dovute e l’intimazione alla banca di non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente in una data tra quelle rese disponibili dal giudice dell’esecuzione in ogni tribunale;
  • l’invito al terzo a comunicare al creditore procedente la dichiarazione prevista dalla legge [2] nel termine di 10 giorni dalla notifica. La dichiarazione del terzo consiste in una comunicazione che va fatta mediante raccomandata a/r o a mezzo pec, con la quale il terzo deve specificare di quali somme è debitore;
  • l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza. Ove poi il terzo non compaia, o, sebbene comparso, non abbia reso la dichiarazione, il credito pignorato si considera non contestato nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore. Pertanto, se il terzo non si presenta all’udienza o, volendo agevolare il debitore a cui deve una somma di denaro, non effettua la dichiarazione, il giudice emetterà un provvedimento di assegnazione dei crediti, che si assumono esistenti in quanto “non contestati”.

L’atto, inoltre, deve contenere l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme che si assoggettano all’espropriazione

[3].

Dove notificare l’atto di pignoramento presso terzi banca

L’atto di pignoramento presso terzi banca va notificato al debitore ed all’istituto di credito. Infatti, da una parte il debitore deve essere informato che il creditore sta agendo per il recupero coatto del dovuto, pignorando il suo conto corrente bancario, dall’altra il terzo deve avere modo di accantonare le somme fino a quando il giudice dell’esecuzione non gli ordinerà di accreditarle in favore del creditore.

Per quanto riguarda il primo, la notifica va effettuata nel luogo dove il debitore risiede o in quello in cui ha il domicilio, la sede o la dimora. Relativamente alla banca, la notifica dell’atto di pignoramento va fatta presso la filiale dell’istituto di credito dove è aperto il rapporto di conto corrente.

Quali sono i limiti al pignoramento di un conto corrente bancario

Se su un conto corrente bancario si trovano accreditate somme a titolo di stipendio o di pensione, le stesse non possono essere pignorate in toto. Infatti, la legge prevede che se lo stipendio o la pensione si trovano già accreditate sul conto corrente bancario prima del pignoramento, possono essere pignorati per l’importo eccedente il

triplo dell’assegno sociale [4].

Per il 2020 l’assegno sociale ammonta a 459,83 euro mensili, quindi, il triplo è pari a 1.379,49 euro. Questa è la somma che non può essere pignorata mentre quello che eccede può essere vincolato. Perciò, se sul conto corrente bancario si trovano depositati 1.500 euro a titolo di stipendio o di pensione, può essere pignorata solo la somma di 120,51 euro, che è quella che rimane dopo avere sottratto da 1.500 euro, il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.379,49 euro.

Se lo stipendio o la pensione vengono accreditati nella stessa data di notifica dell’atto di pignoramento o successivamente, la somma può essere bloccata nella misura di un quinto.

Se il pignoramento supera i limiti previsti dalla legge è considerato parzialmente inefficace mentre resta valido quello eseguito entro la soglia.

Per potere usufruire dei limiti del pignoramento del conto corrente bancario sul quale sono accreditati lo stipendio o la pensione, è necessario che su detto rapporto non confluiscano somme di differente natura.

Nel caso in cui sul conto corrente bancario non vengono depositati lo stipendio o la pensione, lo stesso è pignorabile al 100%.

Le stesse regole sopra enunciate a proposito del pignoramento del conto corrente bancario sul quale vengono accreditati lo stipendio e la pensione si applicano nel caso di accredito del Tfr (Trattamento di fine rapporto). Pertanto, se l’atto di pignoramento viene notificato prima dell’accredito del Tfr sul conto corrente bancario, la prestazione sarà pignorabile solo nella parte che eccede i 1.379,49 euro.

Viceversa, se il Tfr viene accreditato nella stessa data di notifica dell’atto di pignoramento o successivamente, potrà essere vincolato nella misura di un quinto.

Com’è possibile sapere se il debitore ha un conto corrente bancario

Non sempre il creditore conosce se il debitore è titolare di un conto corrente bancario. In questo caso può chiedere al presidente del tribunale di autorizzare l’ufficiale giudiziario competente a ricercare telematicamente i beni del debitore nell’archivio dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari.

E’ possibile così verificare l’eventuale titolarità di un rapporto di conto corrente da parte del debitore e la banca presso la quale lo stesso è stato aperto oltre ad accertare la fonte dei redditi, cioè se si tratta di stipendi, di pensione, ecc.

Cosa avviene all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione

All’udienza che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione se la banca ha fatto pervenire una dichiarazione positiva, il magistrato ordina l’assegnazione delle somme pignorate. Il creditore, quindi, notifica all’istituto di credito il provvedimento al fine di consentirgli di darvi esecuzione. In altre parole la banca deve effettuare il pagamento delle somme prelevate dal conto corrente del debitore in favore del creditore.

In caso di dichiarazione negativa, il giudice dichiara l’estinzione della procedura esecutiva.

Pignoramento conto corrente bancario per debiti fiscali

Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il pignoramento delle somme depositate su un conto corrente bancario a titolo di stipendio o di pensione può avvenire entro determinati

limiti:

  • 1/10, se lo stipendio/pensione è inferiore o pari a 2.500 euro mensili;
  • 1/7, se lo stipendio/pensione è compreso tra i 2.500 euro e i 5.000 euro mensili;
  • 1/5, se lo stipendio/pensione è superiore a 5.000 euro mensili.

La cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta già di per sé un titolo esecutivo e racchiude anche l’atto di precetto.

Nell’ipotesi di pignoramento dello stipendio, non è necessario citare il debitore dinanzi al giudice dell’esecuzione ed attendere l’ordinanza di assegnazione. Pertanto, se nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il debitore non paga, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica alle banca l’atto di pignoramento. Se entro ulteriori 60 giorni il debito non viene saldato o non viene richiesta la rateizzazione, l’istituto di credito deve prelevare l’importo dal conto per pagare l’ente di riscossione.

Nel caso di pignoramento della pensione è, invece, richiesta l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

Il debitore può evitare il blocco del conto corrente bancario, chiedendo la

rateizzazione del debito nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto di pignoramento.

Se l’ente di riscossione accetta la richiesta di dilazione, dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento, il debitore può ottenere lo sblocco del conto corrente bancario.

Quali conti correnti bancari non sono pignorabili

Non tutti i conti correnti bancari sono pignorabili. Infatti, non possono essere vincolati quelli in rosso, dove cioè non c’è alcun attivo, quelli sui quali vengono accreditate pensioni di invalidità o assegni di accompagnamento e quelli dove è stata accreditata un’assicurazione sulla vita. In ogni caso va dimostrato che negli ultimi due anni sul conto corrente bancario non sono confluiti altri redditi.

E’ possibile pignorare una cassetta di sicurezza?

Se il debitore è intestatario di una cassetta di sicurezza in banca, il creditore può pignorarne il contenuto. In questo caso, però, non si tratta di un’esecuzione forzata presso terzi in quanto la cassetta di sicurezza si trova nella diretta disponibilità del debitore e non dell’istituto di credito. Solo il debitore ha il potere di introdurre oggetti nella cassetta e può spostarli dal luogo dove la stessa si trova. Tuttavia, per asportare il contenuto della cassetta è necessaria la cooperazione della

banca. Occorre, quindi, chiedere al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato, l’autorizzazione prevista dalla legge [5] per i casi in cui le cose da pignorare non si trovino in luoghi appartenenti al debitore.

La banca deve consentire all’ufficiale giudiziario di procedere all’esecuzione dopo aver constatato l’esistenza del precetto, dell’atto di pignoramento e del decreto di autorizzazione.

La banca deve anche presenziare all’apertura della cassetta effettuata dal debitore con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario oppure dal solo ufficiale procedente e partecipare alla formazione del verbale di apertura.

Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, la banca non può consentire all’utente, l’apertura della cassetta.

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