Possibilità di ricorrere all’istituto della transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Il provvedimento messo a punto dal ministro della giustizia è atteso la settimana prossima in consiglio dei ministri. Il testo prevede la possibilità di transigere i debiti erariali e previdenziali nell’ambito della composizione negoziata istituto che, secondo l’attuale formulazione, prevede la possibilità di negoziare il debito sociale nei confronti di tutti i creditori, escludendo dalle trattative i debiti di cui sopra e rinviando ad altro istituto, la transazione fiscale, nell’ambito delle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione, la definizione agevolata delle pretese erariali e previdenziali.
Tale esclusione e la previsione esclusiva di una riduzione del terzo delle sanzioni accessorie hanno molto limitato l’utilizzo della composizione negoziata, relegandola spesso al ruolo comprimario delle altre forme di risoluzione del rischio e dell’insolvenza prevista dal Codice della crisi d’impresa (Ccii).
La composizione negoziata, al pari degli accordi di ristrutturazione ma con diverse e più semplici modalità di accesso alla procedura, è uno strumento extragiudiziale (se si escludono le misure di protezione eventualmente invocabili dall’istante) che favorisce la libera iniziativa delle parti nella ricerca dei più profittevoli accordi tra le parti in alternativa alla liquidazione giudiziale dell’azienda.
Attualmente, la variabile fiscale influisce sulla scelta dello strumento da utilizzare per superare le situazioni di crisi, causando distorsioni e condizionamenti. Da qui la necessità di uniformare il trattamento dei debiti fiscali in tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi dove la transazione, considerata la sua natura, può essere applicata.
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