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Strategie e procedure legali per contrastare le vendite simulate di beni per eludere un pignoramento. Scopri come difenderti e agire per i tuoi diritti.

Ti sei mai chiesto come fare quando si sospetta che una vendita sia simulata e volta solo a sottrarre un bene al pignoramento dei creditori? È possibile opporsi a tale manovra fraudolenta e quali prove bisogna fornire al giudice per dimostrare che il bene in oggetto è rimasto invece nella disponibilità materiale del venditore? In altri termini come impugnare una finta vendita?

Il seguente articolo risponderà a queste domande, esaminando la questione della simulazione di vendita e la sua contestazione in base alla recente ordinanza della Cassazione n. 16313/2023. Ma procediamo con ordine.

Che cosa significa vendita simulata?

La vendita simulata avviene quando un debitore, con un atto formalmente legittimo ma sostanzialmente falso, trasferisce la proprietà di un bene (di solito un immobile) a un altro soggetto. In questo modo, la relativa titolarità risulta in capo a un altro soggetto, non debitore, in modo da renderlo irrintracciabile.

Questa manovra viene spesso adottata per sottrarre il bene al pignoramento da parte del creditore.

Sebbene tale atto possa sembrare legale esteriormente, è privo di efficacia reale: il bene infatti non esce dalla sfera giuridica del venditore/debitore (che ne continua a fare uso come se fosse il proprietario) né entra in quella dell’acquirente.

Esistono in realtà due tipi di simulazione. In particolare la simulazione può consistere:

  • nel fingere l’esistenza di un atto giuridico i cui effetti però non si vogliono affatto (cosiddetta «simulazione assoluta»). Si pensi al debitore che stipuli un atto di vendita della propria casa in favore di un cugino anche se vi continua a vivere regolarmente. Lo scopo del debitore è impedire che i suoi creditori possano pignorare l’immobile;
  • nel realizzare un atto giuridico diverso da quello che effettivamente si vuole concludere (cosiddetta «simulazione relativa»). Si pensi a un genitore che finge di vendere un bene al figlio quando invece il suo intento è di donarglielo, in modo da evitare contestazioni da parte dei suoi fratelli in sede di successione.

Come può il creditore contestare una vendita simulata?

Secondo la Cassazione, il creditore ha il diritto di dimostrare la simulazione e rivendicare la proprietà del bene a favore del venditore/debitore. Questo significa che il creditore può procedere al pignoramento e all’esecuzione forzata del bene, nonostante l’apparente cambio di proprietà.

Le prove della simulazione possono essere fornite:

  • in qualsiasi modo, quindi anche tramite indizi e presunzioni, se ad agire è il creditore;
  • solo con un documento scritto che attesti l’originario intento simulatorio, se ad agire è il finto venditore che pretende la restituzione del bene dall’apparente acquirente.

Per quanto dunque riguarda il creditore, la simulazione risulta dimostrata quando ad esempio:

  • non risulta trasferito il prezzo di vendita del bene;
  • non risulta trasferito il possesso materiale del bene.

Termini di prescrizione per l’azione di simulazione

Quando si tratta di agire per far dichiarare la simulazione di un atto, è necessario rispettare i termini di prescrizione. Tuttavia, per l’azione di simulazione assoluta non ci sono termini di prescrizione, sicché il giudizio può essere intrapreso in qualsiasi momento.

Invece per l’azione di prescrizione relativa il termine di prescrizione è di 10 anni.

Un vincolo di destinazione può impedire al creditore di dimostrare la simulazione?

Nonostante l’acquirente possa aver posto un vincolo di destinazione sul bene, come un trust o un vincolo ai sensi dell’articolo 2645-ter del codice civile, questo non impedisce al creditore di contestare la simulazione. La Cassazione afferma che se l’atto di compravendita è privo di validità ed efficacia, anche un vincolo di destinazione registrato nei Registri immobiliari non può essere opponibile al creditore.

In un caso del genere, il creditore può comunque contestare la vendita simulata. Secondo la Cassazione, se l’atto non produce l’effetto di rendere l’acquirente proprietario del bene, allora il vincolo con il quale l’acquirente ha gravato il bene non è opponibile al creditore.

In conclusione, se sospetti una vendita simulata, non disperare. La legge offre strumenti efficaci per contestare tali operazioni e difendere i tuoi diritti.

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