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Il Tribunale di Bari con la sentenza del 7 settembre 2016 si pronuncia in merito alla validità o meno dell’accordo sottoscritto dalle parti in sede di mediazione, privo dell’attestazione da parte dei difensori della sua conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico.

Lunedi 21 Novembre 2016

Nel caso in esame, il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile, con contestuale istanza di sospensione della procedura, eccependo la insussistenza di idoneo titolo esecutivo alla base della procedura esecutiva per rilascio.

In particolare, l’opponente rilevava che il verbale di conciliazione e dell’allegato accordo sottoscritto dai difensori delle parti presso l’Organismo di mediazione non aveva i requisiti per costituire titolo esecutivo, in quanto esso era privo dell’attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il Tribunale, nell’esaminare la questione, preliminarmente osserva che:

  • l’art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, prevede che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;………in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.”;

  • l’art. 12 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2913, ha quindi innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale;

  • il dato letterale della citata disposizione normativa conferisce prima facie valenza di titolo esecutivo al mero accordo munito delle suindicate sottoscrizioni e che l’intervento degli avvocati assolve, per l’appunto, di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico;

  • la soluzione debba valere anche prescindendosi dall’adozione di una formale attestazione di conformità, analogamente alla funzione di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione della parte apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo introduttivo del primo atto del giudizi;

  • il difetto dell’attestazione e delle certificazione di “conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” costituisce quindi una mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo;

  • tale interpretazione è peraltro supportata dalla lettura sistematica della disposizione, in quanto “in tutti gli altri casi” (da intendersi qualora non vi sia la partecipazione diretta dei difensori o non si tratti di organismo conciliativo tra quelli accreditati) all’omologazione dell’accordo si provvede, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale “previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”, non richiedendosi neppure in tale situazione l’impiego di precise formule sacramentali;

  • pertanto, alla luce della sostanziale valenza pubblicistica dell’attività di attestazione e certificazione conferita agli avvocati, nell’ottica incentivante la degiurisdizionalizzazione, non possa che accreditarsi un’opzione ermeneutica comune alle due fattispecie contemplate dalla norma speciale.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigetta l’istanza di sospensione co condanna dell’opponente alle spese di lite relative alla fase sommaria.

Sentenza del 7 settembre 2016

 

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