L’abuso del cumulo mezzi di espropriazione forzata è contemplato dall’art. 483 c.p.c.: norma posta dal legislatore a tutela del debitore al quale siano stati notificati più atti di pignoramento in forza del medesimo titolo esecutivo. Diversa è invece la ratio dell’art. 496 c.p.c. che consente la riduzione del pignoramento allorquando siano stati vincolati beni che abbiano un valore sproporzionato rispetto al credito vantato.
Lo spunto riflessivo, offerto dalla sentenza in commento emessa dal Tribunale di Roma, trae origine da un’opposizione all’esecuzione con cui il debitore eccepiva ex multis l’abuso dei mezzi di esecuzione. In particolare, l’opponente, nel merito, sosteneva l’inidoneità dei contratti di mutuo per asserita mancanza di disponibilità delle somme mutuate, ed in rito, in forza dell’art. 483 c.p.c., l’abuso dei mezzi di espropriazione forzata in virtù dei medesimi titoli, chiedendo l’estinzione del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 496 c.p.c.
Con riferimento a quest’ultima eccezione, parte ricorrente, eccependo l’abuso dei mezzi di esecuzione, argomentava nel senso che il valore degli immobili cauzionati, era eccessivo rispetto alla pretesa creditoria vantata dalla Banca.
Invero, come rilevato dal Giudice del Tribunale capitolino, la ratio sottesa agli articoli 483 e 496 c.p.c. è sostanzialmente diversa.
L’art. 483 c.p.c., infatti, attribuisce al creditore la possibilità di avvalersi di diverse forme di espropriazione, al fine di offrire piena tutela allo stesso. Tale discrezionalità è concessa, sì a favore del creditore, ma senza sottacere l’operatività delle norme poste a tutela del debitore, il quale, gravato da più esecuzioni, potrà proporre opposizione, chiedendo di limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Tuttavia, se è già iniziata l’esecuzione immobiliare, solo il giudice di quest’ultima è legittimato a disporre la limitazione dei mezzi di esecuzione.
L’art. 496 c.p.c., di contro, consente la riduzione del pignoramento allorquando, su istanza del debitore o anche di ufficio, il GE sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, ritenga che il valore dei beni pignorati è superiore ai crediti.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione del debitore prevista dall’art. 483 c.p.c. in quanto ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 496 c.p.c., essendo tale norma, come detto, riferibile ai soli casi in cui si debba provvedere a ridurre l’oggetto dell’unico processo esecutivo e non a limitare l’espropriazione ad uno dei procedimenti intrapresi dal creditore.
Tribunale di Roma, sentenza del 16 gennaio 2019Ludovica Di Lieto – l.dilieto@lascalaw.com
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