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LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di
impresa e dell’insolvenza. (17G00170)

(GU n.254 del 30-10-2017)
Vigente al: 14-11-2017 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali 

Art. 1
Oggetto della delega al Governo e procedure per l’esercizio della
stessa

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei
principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu’
decreti legislativi per la riforma organica delle procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della
disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di
cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche’ per la revisione del
sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene
conto della normativa dell’Unione europea e in particolare del
regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della
raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014,
nonche’ dei principi della model law elaborati in materia di
insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto
commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi’ il coordinamento
con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la
collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e
criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e
adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della
delega, per l’espressione dei pareri delle rispettive Commissioni
parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da
rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il
quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per
l’esercizio della delega e’ prorogato di sessanta giorni quando il
termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente.

Art. 2

Principi generali

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo
provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure
concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con
l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista
lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la
continuita’ delle fattispecie criminose;

b) eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento
d’ufficio, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270;

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come
probabilita’ di futura insolvenza, anche tenendo conto delle
elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale
nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello
stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformita’
all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con
caratteristiche di particolare celerita’, anche in fase di reclamo,
prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di
controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del
pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia
dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina
delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza
anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle
impugnazioni, con particolare riguardo all’efficacia delle pronunce
rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;

e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di
crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona
fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o
imprenditore esercente un’attivita’ commerciale, agricola o
artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando
distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di
procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o
liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarita’ soggettive e
oggettive e in particolare assimilando il trattamento
dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale
inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell’articolo 1 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori
civili, professionisti e consumatori, di cui all’articolo 9 della
presente legge;

f) recepire, ai fini della disciplina della competenza
territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del
debitore» definita dall’ordinamento dell’Unione europea;

g) dare priorita’ di trattazione, fatti salvi i casi di abuso,
alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando
la continuita’ aziendale, anche tramite un diverso imprenditore,
purche’ funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purche’
la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la
liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea
soluzione alternativa;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul
processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali
previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che
sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure
concorsuali e, in particolare, dell’atto che da’ inizio al
procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo
obbligatoriamente all’indirizzo del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato o di posta elettronica certificata del
debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura
telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta
elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non e’
possibile o non ha esito positivo, individuando le modalita’ e i
termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della
notificazione senza altra formalita’; prevedere che, al fine di
consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalita’
telematiche, l’imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l’indirizzo
del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di
posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC per un anno
decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;

l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche
attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e
di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresi’
ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento
dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle
procedure;

m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti
interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con
i principi stabiliti dalla presente legge;

n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla
materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici
giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in
materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle
cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione
straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della
competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore,
del professionista e dell’imprenditore in possesso del profilo
dimensionale ridotto di cui alla lettera e);

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti
alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese
diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri
oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella
pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai
limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una
sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel
corso degli ultimi cinque anni;

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso
degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli
ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2),
3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle
procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle
imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel
circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con
l’indicatore di cui al numero 3.6);

o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di
controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione
dei requisiti di professionalita’, indipendenza ed esperienza
necessari per l’iscrizione;

p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e
dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela
dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento
nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,
ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella
direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, nonche’ nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del
12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea.

2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), e’
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2017. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.

Capo II

Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle
procedure di crisi e dell’insolvenza 

Art. 3

Gruppi di imprese

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo si
attiene, per la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi
di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla
nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e
seguenti nonche’ di cui all’articolo 2545-septies del codice civile,
corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e
coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile;

b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonche’ il
deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico
delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui
legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a
procedure concorsuali;

c) attribuire all’organo di gestione della procedura il potere di
richiedere alla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa
(CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorita’ informazioni utili ad
accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, nonche’ di
richiedere alle societa’ fiduciarie le generalita’ degli effettivi
titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo
sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facolta’ di
proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo
unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato
preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso
l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con
predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini
della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove
le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie
diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di
collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure,
nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a
separate procedure concorsuali, in Italia o all’estero;

f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei
crediti di societa’ o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in
presenza dei presupposti di cui all’articolo 2467 del codice civile,
fatte salve deroghe dirette a favorire l’erogazione di finanziamenti
in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo
e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato
preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico
commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese
di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di
ciascuna impresa;

c) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della
proposta unitaria omologata;

d) l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano
titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate
alla procedura;

e) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della
proposta unitaria omologata;

f) i criteri per la formulazione del piano unitario di
risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso
operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla
continuita’ aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori,
fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i
creditori delle singole imprese nonche’ per ogni altro
controinteressato.

3. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di
liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore,
ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del
gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della
procedura tra le singole imprese del gruppo;

c) l’attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non
insolventi del gruppo, del potere di:

1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l’accertamento
dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un’altra
impresa del gruppo, in danno dei creditori;

2) esercitare le azioni di responsabilita’ di cui all’articolo
2497 del codice civile;

3) promuovere la denuncia di gravi irregolarita’ gestionali nei
confronti degli organi di amministrazione delle societa’ del gruppo
non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;

4) nel caso in cui ravvisi l’insolvenza di imprese del gruppo
non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale,
segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di
controllo ovvero promuovere direttamente l’accertamento dello stato
di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio
giudiziale, in conformita’ alla disposizione dell’articolo 7, comma
10, lettera d).

Art. 4

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione
assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale,
finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad
agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente
articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non
si applichino alle societa’ quotate in borsa o in altro mercato
regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa
dell’Unione europea;

b) prevedere l’istituzione presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che
assista il debitore nella procedura di composizione assistita della
crisi; prevedere che l’organismo nomini un collegio composto da
almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all’albo
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente
per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno designato, tra gli
iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al
medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto
organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una
soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro
un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri
delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a
sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti
istruttori della procedura possono essere utilizzati nell’eventuale
fase giudiziale; prevedere che l’organismo dia immediata
comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera
d) dell’avvenuta presentazione dell’istanza di cui alla presente
lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine
di cui alla presente lettera, verifichi se e’ stata raggiunta una
soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che,
qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e
attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne dia notizia al
pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore
ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza
medesima;

c) porre a carico degli organi di controllo societari, del
revisore contabile e delle societa’ di revisione, ciascuno
nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare
immediatamente l’organo amministrativo della societa’ dell’esistenza
di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri
corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle
misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o
inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo di cui
alla lettera b);

d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in
particolare l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli
agenti della riscossione delle imposte, l’obbligo, a pena di
inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o
per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di
controllo della societa’ e, in ogni caso, all’organismo di cui alla
lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;
definire l’inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri
non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni
dell’impresa, che considerino, in particolare, l’importo non versato
delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o
definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare
l’anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte
le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo;
prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso
al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo
rilevante di cui alla presente lettera e che effettuera’ la
segnalazione agli organi di controllo della societa’ e all’organismo
di cui alla lettera b), se entro i successivi tre mesi il debitore
non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della
crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo
con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto
l’ammissione ad una procedura concorsuale;

e) stabilire che l’organismo di cui alla lettera b), a seguito
delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi
immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore
medesimo nonche’, ove si tratti di societa’ dotata di organi di
controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di
individuare nel piu’ breve tempo possibile, previa verifica della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure
idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

f) determinare i criteri di responsabilita’ del collegio
sindacale in modo che, in caso di segnalazione all’organo di
amministrazione e all’organismo di cui alla lettera b), non ricorra
la responsabilita’ solidale dei sindaci con gli amministratori per le
conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi
alla predetta segnalazione;

g) consentire al debitore che abbia presentato l’istanza di cui
alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e)
di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa
l’adozione, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio,
delle misure protettive necessarie per condurre a termine le
trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di
pubblicita’, competenza a emetterle e revocabilita’, anche d’ufficio
in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti
di cui alla lettera b) riferisce che non vi e’ possibilita’ di
addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono
significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a
superare la crisi medesima;

h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in
termini di responsabilita’ personale, in favore dell’imprenditore che
ha tempestivamente proposto l’istanza di cui alla lettera b) o che ha
tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto
ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
includere tra le misure premiali in termini di responsabilita’
personale la causa di non punibilita’ per il delitto di bancarotta
semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare,
quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita’
ai sensi all’articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati,
nonche’ una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni
correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della
medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestivita’
ricorra esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle
predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di
determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando,
in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi,
l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del
magazzino e l’indice di liquidita’;

i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita
della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento
iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che,
ricevuta la comunicazione dell’organismo di cui alla lettera b), il
creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che
l’organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori
pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato
innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e
decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da
quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza
di cui alla lettera b), entro il quale il creditore pubblico
qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d), qualora
il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia
avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non
abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il
creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l’ammissione ad
una procedura concorsuale.

Art. 5

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di
risanamento


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, al fine di
incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani
attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonche’ i
relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:

a) estendere la procedura di cui all’articolo 182-septies del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all’accordo di ristrutturazione
non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con
creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari,
rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o piu’
categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti
previsto nell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei
creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo
182-bis, ne’ richieda le misure protettive previste dal sesto comma
del medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi
di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di
concordato preventivo, in quanto compatibile;

d) estendere gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente
responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del
concordato preventivo;

e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data
certa e contenuto analitico;

f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso
di successive modifiche, non marginali, dell’accordo o del piano.

Art. 6

Procedura di concordato preventivo


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per il
riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo,
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’ammissibilita’ di proposte che abbiano natura
liquidatoria esclusivamente quando e’ previsto l’apporto di risorse
esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori; e’ assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20
per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari;

b) procedere alla revisione della disciplina delle misure
protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti,
prevedendone la revocabilita’, su ricorso degli interessati, ove non
arrechino beneficio al buon esito della procedura;

c) fissare le modalita’ di accertamento della veridicita’ dei
dati aziendali e di verifica della fattibilita’ del piano, nonche’
determinare l’entita’ massima dei compensi spettanti ai
professionisti incaricati dal debitore, da commisurare
proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;
prevedere altresi’ che i crediti dei professionisti sorti in funzione
del deposito della domanda, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del
piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del
predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la
procedura sia aperta a norma dell’articolo 163 del medesimo regio
decreto n. 267 del 1942;

d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in
classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei,
e’ obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste
in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;

e) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo
alla valutazione della fattibilita’ del piano, attribuendo anche
poteri di verifica in ordine alla fattibilita’ anche economica dello
stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;

f) sopprimere l’adunanza dei creditori, previa regolamentazione
delle modalita’ telematiche per l’esercizio del voto e la formazione
del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonche’ adottare un
sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell’ipotesi
in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori
alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina
delle situazioni di conflitto di interessi;

g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di
prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori
soddisfatti con utilita’ diverse dal denaro;

h) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i
rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della
sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello
scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale;
agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura,
nonche’ alla decorrenza e alla durata nell’ipotesi di sospensione;
alla competenza per la determinazione dell’indennizzo e ai relativi
criteri di quantificazione;

i) integrare la disciplina del concordato con continuita’
aziendale, prevedendo:

1) che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di
prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore
ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto
di voto;

2) che tale disciplina si applichi anche alla proposta di
concordato che preveda la continuita’ aziendale e nel contempo la
liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a
condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in
concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita’ aziendale;

3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui
l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato
anteriormente alla domanda di concordato;

l) prevedere una piu’ dettagliata disciplina della fase di
esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e
alla deroga alla solidarieta’ passiva di cui all’articolo 2560 del
codice civile, con possibilita’ per il tribunale di affidare ad un
terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione
della proposta concordataria;

m) riordinare la disciplina della revoca, dell’annullamento e
della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la
legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di
un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

n) stabilire i presupposti per l’estensione degli effetti
esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti
della societa’, con eventuale distinzione tra garanzie personali e
reali;

o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie
tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo
stabilita’ alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal
giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o
amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai
creditori;

p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore
aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione
fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia
dell’Unione europea.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di
procedura riguardante societa’, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell’azione
sociale di responsabilita’ e dell’azione dei creditori sociali, in
conformita’ ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della societa’ il dovere di dare
tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in
caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l’attuazione possa
essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal
tribunale, dotato dei poteri spettanti all’assemblea ovvero del
potere di sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea,
con la garanzia di adeguati strumenti d’informazione e di tutela, in
sede concorsuale, dei soci;

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione,
fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

1) l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in
sede di controllo giudiziale sulla legittimita’ della domanda
concordataria;

2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in
caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il
diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi
degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;

3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di
operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura
finanziaria della societa’.

Art. 7

Procedura di liquidazione giudiziale


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la
disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

2. Il Governo adotta misure dirette a rendere piu’ efficace la
funzione del curatore:

a) integrando la disciplina sulle incompatibilita’ tra gli
incarichi assunti nel succedersi delle procedure;

b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche
amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l’effettivita’
dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore;

c) specificando il contenuto minimo del programma di
liquidazione;

d) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui all’articolo
108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di
vendita;

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte
autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle
operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria
della societa’, previsti nel programma di liquidazione, assicurando
un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della
societa’ nonche’ idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale,
degli stessi e dei terzi interessati.

3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno
complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere
sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio,
anche nelle modalita’ del silenzio-assenso.

4. La procedura di liquidazione giudiziale e’ potenziata mediante
l’adozione di misure dirette a:

a) escludere l’operativita’ di esecuzioni speciali e di privilegi
processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il
privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del
secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto
legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1;

b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia
e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita
l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto
dell’articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.

5. Ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilita’, il
Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a
proseguire:

a) per le societa’ di capitali e per le societa’ cooperative,
l’azione sociale di responsabilita’ e l’azione dei creditori sociali
prevista dall’articolo 2394 del codice civile, l’azione prevista
dall’articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di
responsabilita’ previste dall’articolo 2497 del codice civile e le
altre analoghe azioni di responsabilita’ contemplate da singole
disposizioni di legge;

b) l’azione sociale di responsabilita’ e l’azione dei creditori
sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile, in caso di
violazione delle regole di separatezza fra uno o piu’ patrimoni
destinati costituiti dalla societa’ e il patrimonio della societa’
medesima;

c) per le societa’ di persone, l’azione sociale di
responsabilita’ nei confronti del socio amministratore cui non sia
stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e’ integrata:

a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di
subentro del curatore, compreso l’esercizio provvisorio e salva
diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso
della procedura;

b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere
personale che non proseguano con il consenso della controparte;

c) dettando un’autonoma regolamentazione del contratto
preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da
costruire.

7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di
lavoro subordinato e’ coordinata con la legislazione vigente in
materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento,
le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di
fine rapporto e le modalita’ di insinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del passivo e’ improntato a criteri
di maggiore rapidita’, snellezza e concentrazione, adottando misure
dirette a:

a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive
di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale,
restringendo l’ammissibilita’ delle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuate gia’ nella fase monocratica;

c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o
complessita’;

d) assicurare stabilita’ alle decisioni sui diritti reali
immobiliari;

e) attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito
opposto in compensazione ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalita’ di verifica dei diritti vantati su beni
del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle
modalita’ di liquidazione dell’attivo di cui al comma 9.

9. L’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle
operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura e’ perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione
liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicita’ e obblighi
di rendicontazione;

b) garantendo la competitivita’ delle operazioni di liquidazione
nell’ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite,
caratterizzato:

1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole
probabilita’ di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di
ciascuna procedura aderente al sistema;

2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e
di compensazione;

3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta,
di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in
misura proporzionale alla probabilita’ di soddisfazione del loro
credito, certificata dall’ente di cui al numero 1);

4) dalla presenza di uno o piu’ fondi per la gestione dei beni
invenduti;

c) introducendo misure volte a garantire all’insolvente i diritti
di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte
salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate
dal giudice delegato, all’insolvente medesimo sia assicurata
l’informazione sull’andamento della procedura e che lo stesso abbia
diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto,
con possibilita’ di prenderne visione e di estrarne copia.

10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al
presente articolo, sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la
facolta’ degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al
giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in
pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne
tutti i processi nei quali e’ parte il curatore, comprese le azioni
per l’esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e
dalle procedure esecutive, nonche’ le azioni cautelari ed esecutive
finalizzate ad ottenere l’attuazione delle decisioni favorevoli
conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare
che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai
predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza
di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalita’ del
rendiconto e del riparto supplementare nonche’ sulla determinazione
del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in
caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore
sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la
chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti
giudiziari;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a
societa’ di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo
comma dell’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
curatore convochi l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni
necessarie ai fini della ripresa dell’attivita’ o della sua
cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con
richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una
percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato
liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonche’
dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in
modo apprezzabile l’attivo.

Art. 8

Esdebitazione


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la
disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura
di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la possibilita’ di presentare
domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e,
in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi
di frode o di malafede e purche’ abbia collaborato con gli organi
della procedura;

b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto
riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la
possibilita’ di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) prevedere anche per le societa’ l’ammissione al beneficio
della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di
meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di societa’ di
persone, in capo ai soci.

Art. 9

Sovraindebitamento


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la
disciplina della procedura di composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il
Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina
in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente
responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione
delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu’ membri della
stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la
continuazione dell’attivita’ svolta dal debitore, nonche’ le
modalita’ della loro eventuale conversione nelle soluzioni
liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo,
esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione
liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la
crisi o l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del
debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno
futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo
l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove
sopravvengano utilita’;

d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche
la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della
pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

e) prevedere che nella relazione dell’organismo di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia
indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

f) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti gia’
esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano
beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di
frode accertata;

g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel
concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche
d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

h) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni
liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali,
ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al
pubblico ministero;

i) ammettere all’esdebitazione anche le persone giuridiche, su
domanda e con procedura semplificata, purche’ non ricorrano ipotesi
di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o
dell’accordo;

l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura
processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a
carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito
all’aggravamento della situazione di indebitamento;

m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero
l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi
di frode o inadempimento.

Art. 10

Privilegi


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi,
principalmente con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio
generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi,
eliminando quelle non piu’ attuali rispetto al tempo in cui sono
state introdotte e adeguando in conformita’ l’ordine delle cause
legittime di prelazione.

Art. 11

Garanzie non possessorie


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la
disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza
spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali,
anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica
indicazione dell’ammontare massimo garantito, eventualmente
utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto
a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti,
ivi compresa la necessita’ della forma scritta, e le modalita’ di
costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro
informatizzato, nonche’ le regole di opponibilita’ ai terzi e il
concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti
dell’iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile
per via telematica secondo modalita’ che salvaguardino la protezione
dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione,
iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle
garanzie, nonche’ la regolazione del concorso conseguente
all’eventualita’ di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di
consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al
pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via
regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di
gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto
costituente la garanzia abbia la facolta’ di utilizzare, nel rispetto
dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel
rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia,
anche nell’esercizio della propria attivita’ economica, estendendo in
tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno
all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la
garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilita’ per il
creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di
abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la
garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a
condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera
oggettiva, fatto salvo l’obbligo di restituire immediatamente al
debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore
di realizzo o assegnazione e l’importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicita’ e di controllo giurisdizionale
dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i
rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e
concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore,
nonche’ forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il
debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede
diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il
coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative
vigenti.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
a), e’ autorizzata la spesa di euro 150.000 per l’anno 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire


1. Il Governo e’ delegato ad adottare, con le modalita’ e nei
termini di cui all’articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalita’ da parte del
notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della
fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, nonche’ dell’obbligo di rilascio della polizza
assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto
legislativo, stabilire che l’atto o il contratto avente come
finalita’ il trasferimento non immediato della proprieta’ o di altro
diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonche’
qualunque atto avente le medesime finalita’, debba essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall’inadempimento dell’obbligo assicurativo di
cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005
consegua la nullita’ relativa del contratto, nei termini previsti
dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 13

Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri
di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure
cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente
alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le
misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilita’
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle
associazioni anche prive di personalita’ giuridica, nel rispetto del
principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano
ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

Art. 14

Modifiche al codice civile


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile
rese necessarie per la definizione della disciplina organica di
attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente
legge, in particolare prevedendo:

a) l’applicabilita’ dell’articolo 2394 alle societa’ a
responsabilita’ limitata e l’abrogazione dell’articolo 2394-bis;

b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di
istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione
tempestiva della crisi e della perdita della continuita’ aziendale,
nonche’ di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuita’ aziendale;

c) l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale
come causa di scioglimento delle societa’ di capitali ai sensi
dell’articolo 2484;

d) la possibilita’ di sospensione dell’operativita’ della causa
di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e
all’articolo 2545-duodecies, nonche’ degli obblighi posti a carico
degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma,
2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in
forza delle misure protettive previste nell’ambito delle procedure di
allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di
ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva
della crisi;

e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione
di responsabilita’ promossa contro l’organo di amministrazione della
societa’ fondata sulla violazione di quanto previsto dall’articolo
2486;

f) l’applicabilita’ delle disposizioni dell’articolo 2409 alle
societa’ a responsabilita’ limitata, anche prive di organo di
controllo;

g) l’estensione dei casi in cui e’ obbligatoria la nomina
dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte
della societa’ a responsabilita’ limitata, in particolare prevedendo
tale obbligo quando la societa’ per due esercizi consecutivi ha
superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di
euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unita’;

h) che, se la societa’ a responsabilita’ limitata, in tutti i
casi in cui e’ obbligata per legge, non nomina l’organo di controllo
o il revisore entro il termine previsto dall’articolo 2477, quinto
comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di
ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro
delle imprese;

i) che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore cessi, per la societa’ a responsabilita’ limitata, quando
per tre esercizi consecutivi non e’ superato alcuno dei limiti di cui
alla lettera g).

Art. 15

Liquidazione coatta amministrativa


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la
riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria
anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente
soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,
mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese
assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e
assimilate;

2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti
amministrativi di competenza delle autorita’ amministrative di
vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarita’ e
all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorita’;

b) attribuire alle autorita’ amministrative di vigilanza le
competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le funzioni
attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure
di allerta e di composizione assistita della crisi di cui
all’articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere
conservativo, nonche’ la legittimazione alla domanda di apertura
della procedura di liquidazione giudiziale di cui all’articolo 7.

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.

Capo III
Disposizioni finanziarie 

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi
da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 2,
comma 1, lettera o), e dell’articolo 11, comma 1, lettera a), per le
quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad
essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessita’ della materia trattata e
dell’impossibilita’ di procedere alla determinazione degli eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui
alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia
gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu’ decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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