Un professionista si era visto rigettare l’opposizione proposta avverso l’esclusione da un’insinuazione al passivo fallimentare. In particolare l’istanza riguardava crediti derivanti dalla propria attività professionale svolta in favore della società fallita. Pertanto ricorre per Cassazione formulando quattro motivi.
Gli ermellini considerando fondato il ricorso, ribaltano la decisione del giudice di merito secondo il quale la lettera di incarico professionale, posta a base della pretesa, non sarebbe opponibile alla procedura in quanto carente sotto il profilo della certezza della data. “[…] la certezza della data viene fatta derivare dal creditore dall’avvenuto pagamento di fatture recanti espresso riferimento alla lettera in questione”, afferma la Corte di Cassazione “è errata la pronuncia de qua che ritiene irrilevanti dette fatture in quanto non debitamente registrate e quindi inidonee a fornire indirettamente la prova dell’anteriorità della scrittura al fallimento”.
L’errore in cui è incorso il giudice di merito sarebbe stato indotto dalla redazione poco chiara della massima relativa alla sentenza n. 24320 del 2007, poiché in motivazione non accenna alla registrazione, e, pertanto, consiste nel ritenere che siffatta registrazione, anteriore ad una vidimazione, rappresenti l’unica modalità per conferire certezza alle fatture, mentre nella pronuncia citata tale elemento viene desunto dal loro avvenuto pagamento anteriore al fallimento. Circostanza, quest’ultima, non valutata.
Da ciò si evince che la prova dell’anteriorità della scrittura rispetto al momento in cui viene dichiarato il fallimento, e quindi della certezza della data, può essere dimostrata, da parte del creditore, con l’avvenuto pagamento di fatture recanti il riferimento alla lettera di incarico professionale. Pertanto la Corte ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Busto Arsizio, il quale dovrà svolgere un nuovo esame alla luce dei principi riferiti e dovrà anche provvedere sulle spese.
(Altalex, 13 giugno 2012. Nota di Laura Biarella)
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