Per le banche e altri soggetti qualificati, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, è prevista una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione (4 anni) prevista per tali crediti.
Il Decreto Superbonus non ha riscosso pareri positivi per quanto riguarda lo spalmacrediti, cioè la riformulazione delle rate di detrazione per i bonus edilizi che, per i privati i quali portano il bonus direttamente in dichiarazione dei redditi, sono passati da 4 anni ai 10 con le nuove regole, peraltro retroattive.
Peraltro, le regole valgono anche per il SismaBonus e il Bonus Barriere, ma in questo senso sono diverse da quelle che il DL 39/2024 riserva alle banche e agli istituti di credito.
Decreto Superbonus: le regole della detraibilità in 10 anni valgono anche per Sismabonus e Bonus Barriere
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge per interventi relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere 75%. Per le rate residue di ogni tipo di agevolazione edilizia, è consentito solo l’utilizzo in dichiarazione sotto forma di detrazione IRPEF
Spalmacrediti per le banche e altri istituti qualificati: detrazione in 6 anni se si è riconosciuto un prezzo inferiore al 75%
L’articolo è sempre il 4-bis, che al comma 6 introduce un nuovo comma 3-ter all’articolo 121 del DL 34/2020, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, che stabilisce per alcuni soggetti qualificati, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione (4 anni) prevista per tali crediti.
In particolare, la norma dispone che per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private le rate utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del DL 34/2020 e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013 (quindi anche Bonus Barriere Architettoniche e Sismabonus), alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione.
Ancora: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Detrazione in 4 anni se si è acquistato a un prezzo superiore al 75%
Le cose però resteranno come erano prima, cioè con la normale detrazione in 4 anni, per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del comma in commento e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione.
Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 471/1997 (sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato).
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