L’articolo 17 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti, convertito in legge n. 91/2022) ha delineato la cornice operativa entro la quale opererà la nuova garanzia SACE a condizioni di mercato, garanzia dello Stato a prima richiesta accordata sugli impegni assunti da SACE[1] (la Garanzia SACE). La misura in oggetto mira al rafforzamento di misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese. Occorre preliminarmente precisare che la Garanzia SACE non è ancora operativa e, per la piena operatività, bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea da un lato, e l’emanazione di decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’altro lato.
La garanzia SACE a condizioni di mercato sarà destinata a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche favorendo l’occupazione. La Garanzia SACE avrà una capacità massima entro il limite di 200 miliardi di Euro, come precisato nell’allegato tecnico “Modalità e termini di rilascio delle garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-bis, (l’Allegato Tecnico).
L’articolo 17 del Decreto Aiuti ha previsto talune modifiche all’articolo 6 comma 14-bis del D.L. 269/2003 tese a consentire che quest’ultimo operi per una più ampia gamma di finanziamenti destinati non solo al sostegno e al rilancio dell’economia ma anche ad uno sviluppo più lungo e sostenibile.
La Garanzia SACE è rivolta alle imprese aventi sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a condizione che (i) non risultino classificate tra le esposizioni deteriorate, (ii) non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20%, e (iii) non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”[2].
La Garanzia SACE è inoltre destinata a coprire fino al 70% dell’importo finanziato. Tale copertura è elevabile fino al 100% per i titoli di debito, qualora i titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4 dell’Allegato Tecnico. Si noti inoltre che la nozione di titoli di debito è inclusiva dei prestiti obbligazionari, delle cambiali finanziarie e dei titoli di debito. Novità rilevante rispetto alla garanzia SupportItalia[3] è che la Garanzia SACE sarà permanente, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del legislatore di interventi che siano strutturali e non emergenziali.
La categoria di finanziamenti ammessi al supporto della Garanzia SACE è molto vasta inclusi finanziamenti, anche subordinati, concessi in favore delle imprese sotto qualsiasi forma, quali la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, e ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma.
La modalità di ottenimento della Garanzia SACE potrà essere presentata dall’impresa richiedente direttamente al soggetto finanziatore, che verificherà i criteri di eleggibilità, effettuerà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, richiederà la garanzia a SACE. L’istruttoria sarà quindi svolta da SACE[4] con la dovuta diligenza professionale attraverso le proprie strutture competenti per l’analisi, valutazione e gestione dei rischi, e la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della garanzia.
Si riportano di seguito le principali differenze tra la Garanzia SupportItalia e Garanzia SACE.
SupportItalia | Garanzia SACE | |
Riferimento Decreto Aiuti | Articolo 15 | Articolo 17 |
Operatività | Dal 22 luglio 2022 a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea | In attesa di approvazione da parte della Commissione Europea |
Validità | Fino al 31 dicembre 2022 nell’ambito del Temporary Crisis Framework | Permanente |
Beneficiarie | Imprese italiane, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina | Imprese (i) aventi sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, (ii) non classificate tra le esposizioni deteriorate e che non abbiano un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20%, (iii) e non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà |
Finanziamenti garantiti |
La garanzia è rilasciata per finanziamenti erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing, nonché altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia:
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Finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, a condizione che la durata non sia superiore a 20 anni |
Livello di copertura |
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Fino al 70% dell’importo del finanziamento, o fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili |
[1] I criteri, modalità e condizioni che disciplinano il rilascio della Garanzia SACE sono rinvenibili nell’Allegato Tecnico.
[2] Per le relative definizioni si faccia riferimento all’Allegato Tecnico.
[3] Introdotta dall’Articolo 15 del Decreto Aiuti.
[4] Salvo il caso in cui l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25% del fatturato dell’impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro, in tal caso SACE informerà prontamente il Ministero dell’economia e delle finanze dell’avvio e dell’esito delle attività istruttorie. Il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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