Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

Sentenza 10 febbraio 2016, n. 824

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 19078/2013 R.G.

promossa da:

C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. OMISSIS, rappresentato e difeso Avv.ti Roberto FACINELLI e Carlo MÌLICIA del Foro di Bologna e dall’Avv. Vincenzo Maria CARENA del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino corso Galileo Ferraris n. 63, in forza di procure speciali in atti;

 -PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. Coop. a r.l., in persona della Curatrice dr.ssa OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina OTTAVIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino corso Stati Uniti n. 62, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza in data 12.11.2015 ed in atto di citazione in opposizione):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,

in via principale, nel rito,

accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato invocato ed emesso in violazione delle clausole compromissorie distintamente richiamate nella premessa del presente atto di opposizione e conseguentemente disporre in ordine all’inammissibilità / improponibilità della relativa azione, per difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice adito, dichiarando competente il Collegio Arbitrale previsto dalla clausola ritenuta applicabile alla fattispecie;

sempre in via principale, nel rito,

dichiarare la nullità del decreto opposto e comunque revocarlo ad ogni effetto di legge in ogni sua parte;

in via subordinata, nel merito,

accogliere la presente opposizione, revocando il decreto opposto e respingendo per quanto di ragione le domande proposte dal FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE nei confronti del CONSORZIO opponente, in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi legali ex D.M. 140/2012 e s.m., oltre I.V.A. e C.N.P.A. come per legge”.

Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 12.11.2015 ed in comparsa di costituzione e risposta):

“ Voglia l’Ill.mo Tribunale,

disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione

in via preliminare

– respingere le eccezioni avversarie di difetto di giurisdizione / di incompetenza del Tribunale adito nonché di inammissibilità e/o improponibilità dell’azione promossa dal FALLIMENTO e dichiarare la competenza del Tribunale di Torino adito dal FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. coop. a r.l.;

nel merito

– in via principale respingere l’opposizione proposta dal C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni società cooperativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4785/2013, emesso dal Tribunale di Torino in data 27 marzo 2013;

– in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni società cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. coop. a r.l., della somma di Euro 96.001,08, o somma diversa (maggiore o minore) accertanda in corso di causa, oltre agli interessi di mora previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalle date di scadenza indicate in ciascuna fattura sino al saldo.

In ogni caso

Con il favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dal FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. Coop. a r.l., siglabile C.T.C. (d’ora in poi, per brevità, FALLIMENTO C.T.C.), in persona della Curatrice dr.ssa OMISSIS, il Tribunale di Torino, con decreto n. 4785/2013, datato 27.03.2013, depositato in data 08.04.2013, ha ingiunto al CONSORZIO RAVENNATE delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. coop. p. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 96.001,68, oltre interessi legali fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto riferendo:

– che il CONSORZIO RAVENNATE delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. coop. p. A., incaricava la SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE siglabile C.T.C. (d’ora in poi, per brevità, C.T.C.), di effettuare vari interventi edilizi;

– che nell’anno 2006, la società C.T.C. effettuava, nell’interesse del Consorzio Ravennate, opere di manuntenzione straordinaria per l’ottenimento del C.P.I. in edifici scolastici “Gruppo 12” del Comune di Torino, di cui al bando 127/97, per le quali emetteva:

a) la fattura n. 9 in data 21 aprile 2006 di Euro 85.766,71, acconto 10 SAL, “lavori eseguiti a tutto il 31.07.2005” (doc. 2);

b) la fattura n. 10 in data 21 aprile 2006, di Euro 10.234,97, saldo 10 SAL “lavori eseguiti a tutto il 31.07.2005” (doc. 3);

– che il Consorzio Ravennate è dunque debitore nei confronti della società C.T.C. della complessiva somma di Euro  96.001,68 per le fatture in questione;

– che la predetta società C.T.C. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con Sentenza depositata il 10.11.2009, r.g. n° 309/2009 (doc. 4).

1.2. Con atto di citazione datato 12.06.2013 ritualmente notificato, il C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa (d’ora in poi, per brevità, C.C.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. OMISSIS ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via principale, il difetto di giurisdizione o l’incompetenza del Tribunale adito (e comunque l’inammissibilità o l’improponibilità della domanda avversaria) a fronte di clausola compromissoria contenuta nello statuto del C.C.C. e dell’allora CONSORZIO RAVENNATE, applicabile a tutte le controversie tra Consorzio e Cooperative consorziate, e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si è costituito il convenuto opposto FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. Coop. a r.l., in persona della Curatrice dr.ssa OMISSIS, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. All’udienza in data 12.11.2015 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

2. Sull’eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via principale, nel rito.

2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente C.C.C., ha eccepito il difetto di giurisdizione o l’incompetenza del Tribunale adito (e comunque l’inammissibilità o l’improponibilità della domanda avversaria) a fronte di clausola compromissoria contenuta nello statuto del C.C.C. e dell’allora CONSORZIO RAVENNATE, applicabile a tutte le controversie tra Consorzio e Cooperative consorziate.

Per l’effetto, la parte attrice opponente ha chiesto di accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato invocato ed emesso in violazione delle clausole compromissorie distintamente richiamate nella premessa dell’atto di opposizione e, conseguentemente, disporre in ordine all’inammissibilità / improponibilità della relativa azione, per difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice adito, dichiarando competente il Collegio Arbitrale previsto dalla clausola ritenuta applicabile alla fattispecie.

L’eccezione e la domanda suddette risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano documentalmente provato le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice opponente:

– Il credito complessivamente azionato dal FALLIMENTO C.T.C. inerisce, in particolare, a lavori assegnati in esecuzione dal CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO alla società C.T.C., in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 1999, assunta in esito all’aggiudicazione dal Comune di Torino dell’appalto avente ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 12” (cfr. doc. 1 della parte attrice opponente).

– Tali lavori erano stati affidati alla Cooperativa assegnataria, in forza della citata delibera, alle medesime condizioni alle quali essi sono stati affidati dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dal “REGOLAMENTO DELLA ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI FRA IL CONSORZIO E LE COOPERATIVE ASSOCIATE” approvato dall’assemblea consortile del 19.04.1990 (cfr. doc. 2 della parte attrice opponente), come successivamente modificato con delibera del 24 giugno 1997 (cfr. doc. 2 bis  della parte attrice opponente).

– Il CONSORZIO RAVENNATE CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO veniva trasformato in Società Cooperativa per Azioni con rogito Notaio Valerio VISCO in data 24 giugno 2008 rep. N. 39297 racc. n. 10730 (cfr. doc. 3 della parte attrice opponente).

– Il CONSORZIO RAVENNATE CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Società Cooperativa per Azioni veniva successivamente incorporato dal CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – C.C.C. Società Cooperativa per azioni, in forza di atto di fusione rogito Notaio Federico TASSINARI in data 26 maggio 2011 rep. n. 47959  racc. n. 30220 (cfr. doc. 4 della parte attrice opponente).

– Conseguentemente, fanno ora capo al C.C.C, che ha incorporato il CONSORZIO RAVENNATE, le posizioni giuridiche soggettive correlate al rapporto Consorzio – Cooperativa ed all’assegnazione lavori disposta in favore di quest’ultima, cui il FALLIMENTO C.T.C. riconduce il credito complessivamente azionato in sede monitoria.

2.3. In secondo luogo, risulta documentalmente provato quanto segue :

– L’art. 51 dello Statuto del C.C.C. prevede la seguente “Clausola arbitrale” (cfr. doc. 4 della parte attrice opponente):

“Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci o alla assegnazione dei lavori, che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del presidente della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue che provvederà anche alla designazione del presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da consiglieri di gestione, liquidatori e consiglieri di sorveglianza ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento dell’accettazione dell’incarico.

L’arbitrato avrà sede a Bologna.

La parte che ricorre al collegio arbitrale dovrà precisare l’oggetto della controversia.

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti”.

– L’art. 44 dello Statuto del CONSORZIO RAVENNATE CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Società Cooperativa per Azioni, approvato in data 24 giugno 2008 contestualmente alla trasformazione di quest’ultimo in società cooperativa ed in vigore all’atto della dichiarazione di fallimento della società C.T.C. e della successiva fusione per incorporazione dello stesso CONSORZIO RAVENNATE nel C.C.C., contempla la seguente clausola compromissoria (cfr. doc. 3 della parte attrice opponente):

“Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea e più in generale dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei Soci, o alla assegnazione dei lavori, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Consiglieri e Liquidatori ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell’incarico.

L’arbitrato avrà sede a Ravenna.

La parte che ricorre al Collegio arbitrale dovrà precisare l’oggetto della controversia.

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti”.

– Infine, l’art. 35 dello Statuto del CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO approvato in data 15 dicembre 2004 dall’assemblea (cfr. doc. 5 della parte attrice opponente), che modificava, tra l’altro, la clausola compromissoria di cui all’art. 33 dello Statuto approvato il 19 aprile 1990 (cfr. doc. 6 della parte attrice opponente), per adeguarlo alle più recenti normative e alle esigenze organizzative del Consorzio, prevede testualmente quanto segue:

“Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un collego di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Ravenna che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell’incarico.

L’arbitrato avrà sede in Ravenna.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti” .

2.4. Ora, durante la vigenza della clausola compromissoria così modificata venivano assegnati e portati a compimento i lavori cui si riferiscono le fatture azionate dal FALLIMENTO C.T.C., rispettivamente, n. 09 del 21.04.2006 e n. 10 del 21.04.2006   (cfr. docc. 2 e 3 della convenuta opposta), le quali recano la locuzione “Lavori eseguiti a tutto il 31 luglio 2005”).

Nel caso di specie, la presente causa rientra nel campo di applicazione di ciascuna delle predette clausole compromissorie.

La controversia concerne, infatti, sia l’applicazione dei Regolamenti, vigente all’atto dell’assegnazione e dell’esecuzione dei lavori richiamati nelle fatture prodotte dal FALLIMENTO C.T.C., sia la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nei riguardi della cooperativa assegnataria (cfr. doc. 1 della parte attrice opponente), sia il rapporto correlato al vincolo consortile, imperniato sull’assegnazione di lavori dal Consorzio alla cooperativa consorziata.

In particolare, si deve osservare che la presente causa non ha ad oggetto il mero recupero di crediti maturati a favore della società C.T.C., come sostenuto dalla parte convenuta opposta, ma pretese creditorie derivanti dal rapporto originato dalla delibera di assegnazione dei lavori (cfr. doc. 1 della parte attrice opponente), in quanto tali attinenti al vincolo consortile, imperniato proprio sull’assegnazione di lavori dal Consorzio alle cooperative consorziate.

Come si è detto, le citate clausole compromissorie impongono il deferimento al Collegio arbitrale di tutte le controversie derivanti dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative, tra l’altro, all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

2.5. Si deve anche precisare che, nel caso di specie, l’eccezione di compromesso è opponibile al FALLIMENTO C.T.C..

Invero, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino (come nella specie) nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria (cfr. in al senso: Cass. Sez. I, 17 aprile 2003 n. 6165, in Riv. arbitrato 2004, 701).

Sul punto, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che, ove il curatore fallimentare faccia valere un residuo credito vantato per servizi erogati dalla stessa società in bonis, “egli agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori (cfr. Cass. 22 marzo 2013, n. 7263; Cass. 27 gennaio 2011 n. 1879; Cass. 8 settembre 2004 n. 18059), facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione del contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore. Non può, dunque, invocarsi la competenza inderogabile del Tribunale fallimentare, atteso che questa non si estende alle azioni che già si trovino (come nella specie) nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere esercitate dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito.” (cfr. in tal senso, in motivazione:  Cass. civile, Sezioni Unite, 25 maggio 2015, n. 10800).

Non rileva la circostanza che la C.T.C. sia stata esclusa dal Consorzio a seguito dell’intervenuto fallimento e che il Curatore non sia subentrato nel contratto di consorzio né vi abbia dato esecuzione, atteso che, nel caso di specie, il FALLIMENTO C.T.C. ha comunque fatto valere una pretesa che trova la propria origine e giustificazione nel contratto di consorzio e, segnatamente, nel rapporto derivante dall’assegnazione in favore della società C.T.C. dei lavori oggetto della commessa.

In tali casi, la clausola compromissoria che accede al vincolo negoziale da cui derivano le pretese azionate conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore giacché,  diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento (cfr. sul punto, in motivazione:  Cass. civile, Sezioni Unite, 25 maggio 2015, n. 10800: “… diversamente da quanto opinato dal Fallimento, non si può trarre alcuna conseguenza interpretativa di carattere sistematico – nel senso, cioè, dell’improcedibilità del procedimento arbitrale – dal disposto della L. Fall., art. 83 bis, essendo, invece, legittimo il ragionamento contrario. Invero sebbene la norma cit. – prevedendo che se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito -affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa (e, cioè, quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi della L. Fall., art. 72), sulla scorta della medesima previsione si deve pervenire alla conclusione, secondo la quale, nell’ipotesi di subentro da parte del curatore nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria, questa conservi piena efficacia anche nei confronti del curatore: diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento.”).

Del resto, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi, non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando rispetto ad esso, la regola dettata dall’art. 78 Legge Fall. (cfr. in tal senso:  Cass. civile, sez. I, 17 febbraio 2010 n. 3803, in Giust. Civ. Mass. 2010, 2, 225; Cass. civile, Sez. III, 8 settembre 2006, n. 19298 in Giust. Civ. Mass. 2006, 9).

2.6. Ciò chiarito, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, il giudice ordinario del procedimento d’ingiunzione è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al debitore ingiunto la relativa eccezione nell’eventuale atto di opposizione.

Secondo la Cassazione più recente, infatti, la questione conseguente all’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al “merito” e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella “rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria”.

Ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un’eccezione d’incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un’eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunziata su “questione preliminare di merito”, impugnabile con l’appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza.

L’eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni natura sostanziale; l’esistenza e l’operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma dev’essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. II, 04 marzo 2011, n. 5265; Cass. civile, sez. I, 19 maggio 2006, n. 11857;  Cass. civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2005, n. 14205; Cass. civile, sez. I, 27 maggio 2005, n. 11315;  Tribunale Bologna, 25 maggio 2005; Cass. civile, sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2524; Cass. civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14234; Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2004, n. 13516; Cass. civile, sez. I, 30 dicembre 2003, n. 19865; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2003, n. 13893; Cass. civile, sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12855; Cass. civile, sez. I, 4 giugno 2003, n. 8910; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2003, n. 4478; Cass. civile, sez. III, 19 febbraio 2003, n. 2501; Cass. civile, Sezioni Unite, 3 ottobre 2002, n. 14223; Cass. civile, Sezioni Unite, 25 giugno 2002, n. 9289; Cass. civile, sez. I, 8 agosto 2001, n. 10925; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 giugno 2001, n. 7858; Cass. civile, sez. II, 26 gennaio 2000, n. 870; Cass. civile, sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10086 Cass. civile, sez. II, 27 maggio 1995, n. 5937. 

Ciò chiarito, con specifico riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, la giurisprudenza suole ritenere che l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale  non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, secondo alcune pronunce, di improponibilità della domanda o remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. sul punto: Tribunale Savona, 04 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Milano, 23 gennaio 2014, n. 1067 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Roma, sez. XII, 30 ottobre 2013, n. 21669 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Palermo, sez. III, 14 marzo 2013, n. 1156 in Guida al diritto 2013, 31, 72; Tribunale Modena, 02 maggio 2012, n. 698 in Giurisprudenza locale – Modena 2012; Tribunale Nola, sez. II, 13 marzo 2007 in Redazione Giuffrè 2008).

Si richiamano qui di seguito le massime delle pronunce citate poc’anzi:

  • Tribunale Savona, 04 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014: “In tema di arbitrato, l’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria”
  • Tribunale Milano, 23 gennaio 2014, n. 1067 in Redazione Giuffrè 2014: “L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti ‘inaudita altera parte’), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.”
  • Tribunale Roma, sez. XII, 30 ottobre 2013, n. 21669 in Redazione Giuffrè 2013: “L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.”
  • Tribunale Palermo, sez. III, 14 marzo 2013, n. 1156 in Guida al diritto 2013, 31, 72: “L’improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Rientra, tuttavia, nella facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Ne deriva che, qualora nel contratto ci sia una clausola compromissoria, tenuto conto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo che sarà, tuttavia, revocabile se, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l’incompetenza dell’ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza della predetta clausola compromissoria. (Nel caso di specie, è stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l’opponente ha eccepito l’incompetenza del giudice ordinario a dirimere la controversia, essendo presente nel contratto per cui è causa una clausola compromissoria. A fronte di tale eccezione, è stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo e rimessa la controversia al giudizio degli arbitri).”
  • Tribunale Modena, 02 maggio 2012, n. 698 in Giurisprudenza locale – Modena 2012: “L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del g.o. ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (in caso di arbitrato rituale), ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda (in caso di arbitrato libero o irrituale).”
  • Tribunale Nola, sez. II, 13 marzo 2007 in Redazione Giuffrè 2008: “L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del g.o. ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti ‘inaudita altera parte’), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.”

2.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale proposta dalla parte attrice opponente in via principale,  dev’essere dichiarata l’improponibilità delle domande proposte dal FALLIMENTO C.T.C. in via monitoria e nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia al Collegio Arbitrale.

Per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere dichiarato nullo e revocato.

3. Sulle altre domande proposte dalle parti.

3.1. Tenuto conto dell’accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale proposta dalla parte attrice opponente in via principale, restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti.

3.2. Inoltre questo Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato consacrato all’art. 112 c.p.c., non può né deve pronunciarsi sulle altre domande proposte dalla parte attrice opponente in via meramente subordinata.

4. Sulle spese processuali .

4.1. In virtù della soccombenza della parte convenuta opposta, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese processuali in favore della parte attrice opponente, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, e tenuto conto che è stata trattata un’unica questione, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”  :

Euro 1.500,00 per la fase di studio della controversia;

Euro    900,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 2.200,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 7.600,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile,  in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 19078/2013 R.G. promossa da C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. OMISSIS (parte attrice opponente) contro il FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. Coop. a r.l., in persona della Curatrice dr.ssa OMISSIS (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’improponibilità delle domande proposte dal FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE TORINESE Soc. Coop. a r.l., in persona della Curatrice dr.ssa OMISSIS, in via monitoria e nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia al Collegio Arbitrale.

2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4785/2013, datato 27.03.2013, depositato in data 08.04.2013, che revoca.

3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 7.940,58= (di cui Euro 7.600,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi  della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Così deciso in Torino, in data 10 febbraio 2016.

IL GIUDICE

dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 824/2016 depositata in data 10.02.2016

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui