Con il Decreto Salva Casa in molti tirano un sospiro di sollievo, specialmente chi ha bisogno di correggere qualche vecchio “peccatuccio” del mercato immobiliare. Tuttavia, il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità e nasconde diversi limiti, specialmente per quanto riguarda la normativa antisismica. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.
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In questi giorni si sta discutendo molto del Decreto Salva Casa di Matteo Salvini, degli aspetti positivi e di altri molto critici. Come ribadito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si tratta di un condono, ma di un provvedimento che semplifica le procedure per le lievi difformità. Più precisamente parliamo di edilizia libera, tolleranze costruttive, tolleranze esecutive e parziali difformità. L’obiettivo è intervenire sulla normativa rigida che ostacola la commerciabilità dei beni e preclude l’accesso ai mutui, sovvenzioni e contributi.
Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni in tema di tolleranze costruttive e/o esecutive, non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Sarà compito del tecnico abilitato verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, e indicare le attività necessarie per eliminare tali limitazioni nonché presentare i relativi titoli edilizi, ove necessari. Precisiamo che sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del:
- 2% = superficie utile > 500mq
- 3% = 300mq <superficie utile> 500mq
- 4% = 100mq <superficie utile> 300mq
- 5% superficie utile < 100mq
Inoltre, la nuova disposizione prevede alcuni adempimenti per il caso di tolleranze costruttive ed esecutive riguardanti unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, fatta eccezione di quelle a bassa sismicità. Di seguito analizzeremo l’articolo in ogni singola parte per capire che in realtà il decreto non può aumentare le tolleranze senza tener conto della normativa antisismica.
Decreto salva casa, nessuno sconto sull’antisismica
Nel testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 30 maggio 2024 si legge quanto segue:
Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale.
In altre parole, anche se le opere realizzate prima del 24 maggio sono diverse da quelle dichiarate nel titolo o in misura tale da rientrare nelle tolleranze e regolarizzarle, serve in ogni caso un tecnico strutturista che valuta l‘impatto delle opere difformi. Inoltre, la valutazione deve tener conto delle regole ordinarie previste per gli interventi in zona sismica.
Decreto Salva Casa: le considerazioni
Il Decreto Salva Casa rappresenta in ogni caso un’opportunità e intervenire sulla normativa rigida che ostacola la commerciabilità dei beni e preclude l’accesso ai mutui, sovvenzioni e contributi. Tuttavia è necessario valutare ogni singolo caso ed è fondamentale l’aiuto di un professionista esperto in grado di riconoscere in anticipo eventuali problematiche.
Decreto salva casa: immagini e foto
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