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La Costituzione italiana prevede, all’art. 36 comma 3, il diritto irrinunciabile del lavoratore a godere delle ferie annuali così che possa dedicarsi alla propria vita familiare e sociale, oltre a recuperare le energie psico-fisiche spese nel corso della prestazione lavorativa.

La mancata fruizione nei termini di legge delle ferie legali determina altresì una serie di conseguenze in capo al datore di lavoro. Per questa ragione un numero sempre crescente di datori di lavoro oggi programma costantemente i periodi di ferie fruite da lavoratori.

A tal proposito giova ricordare che, entro la fine del mese di giugno 2024, ogni datore di lavoro deve verificare che i dipendenti devono aver goduto di tutte le ferie maturate nel 2022.

Maturazione delle ferie

Al fine di garantire al dipendente i periodi di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, la normativa (D.Lgs n. 66/2003) garantisce un ammontare minimo di ferie, spettante a tutti i lavoratori, pari a 12 mesi maturabili dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Le 4 settimane così maturate devono essere obbligatoriamente fruite:

– per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione;

– per le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

E’ indispensabile, al fine di dare la dovuta evidenza alla corretta gestione di questo istituto, valorizzare mese per mese nel LUL i campi destinati a contenere i dati relativi alla maturazione e alla progressiva fruizione delle ferie.

Sanzioni per mancata fruizione nei termini

La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (comprensiva della maggiorazione del 20%) da 120 a 720 euro.

Sempre a titolo di maggiorazione si prevede inoltre che:

– se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione passa ad una forbice tra 480 e 1.800 euro;

– se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

N.B. La maggiorazione è raddoppiata se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Acconto contributivo per ferie non godute nei termini

Il Ministero del Lavoro ha precisato, nella nota del 26 ottobre 2006, che, in riferimento alle 4 settimane di ferie minime di legge, le stesse, ove non godute entro il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, potranno essere fruite anche successivamente, previo consenso del datore di lavoro.

Tuttavia, la mancata fruizione del periodo di ferie entro i 18 mesi successivi la fine dell’anno di maturazione, obbliga il datore di lavoro a versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute.

Il momento impositivo coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione: con riferimento alle ferie maturate nel 2022 e non godute entro il 30 giugno 2024, la liquidazione dell’imponibile su cui calcolare la contribuzione va fatta con riferimento al periodo di competenza luglio 2024 e il versamento dei contributi deve essere eseguito entro il 16 agosto 2024. Nel cedolino paga di luglio, dunque, i datori di lavoro aumenteranno la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’importo corrispondente al compenso per ferie non godute.

Il compenso in questione deve essere esposto in busta paga come elemento figurativo, in quanto non materialmente corrisposto al dipendente: sullo stesso, saranno calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quella in capo all’azienda.

I contributi complessivi da versare entro il 20 agosto 2024 saranno dunque formati da:

– contributi sulla retribuzione imponibile del mese di luglio 2024;

– contributi sulle ferie maturate nel 2022 e non godute entro il 30 giugno 2024;

N.B. Una deroga specifica è prevista nell’ipotesi in cui il mancato godimento dell’assenza sia imputabile ad una causa legale di sospensione del rapporto, ad esempio per malattia, infortunio, maternità etc. In queste situazioni il termine di 18 mesi deve intendersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

Ferie non godute: esposizione in UniEmens

Per quanto riguarda la compilazione del flusso telematico UniEmens, da inviare all’INPS entro la fine del mese successivo quello di competenza, in caso di ferie maturate e non godute entro il 30 giugno, l’assoggettamento a contribuzione delle medesime si riflette esclusivamente nella compilazione dell’elemento “Imponibile” (contenuto nell’elemento “DatiRetributivi”), relativo al mese in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva.

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