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Per una vistosa lacuna, la Legge n. 31/2012 non disciplina il caso della morte del debitore nelle more di una procedura di sovraindebitamento. Ancora una volta, accorre in soccorso il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza.

Settembre 2021 non è la volta buona: l’entrata in vigore a pieno regime della riforma delle procedure concorsuali è stata prorogata alla primavera del prossimo anno.

Ad oggi, non è neppure possibile stabilire con certezza se e quando il Codice della Crisi diverrà definitivamente operativo in ogni sua parte.

Certo, pur se il testo della Legge necessitava di interventi di natura applicativa e correttiva sin dal suo primo varo, la pandemia non ha di certo giocato a suo favore.

Tuttavia, il legislatore – come vi avevamo già anticipato in precedenti uscite – lo scorso dicembre, nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, ha deciso di anticipare la validità di alcune previsioni.

Inoltre, anche la giurisprudenza sta utilizzando il nuovo Codice per una migliore applicazione delle norme tutt’oggi vigenti, o anche per superare alcuni clamorosi limiti che le stesse hanno manifestato.

Uno di questi è il caso di cui oggi ci occupiamo: la Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento non prevede alcuna disciplina per il caso di morte del debitore.

I Giudici del Tribunale di Livorno, dunque, si sono trovati a dover ricostruire il quadro normativo da applicare per tale eventualità.

Rilevata la lacuna normativa, come anticipato, è accorso il loro soccorso il Codice della Crisi e, più in particolare il nuovo assetto del sovraindebitamento che, all’articolo 270, rinvia alle norme sul procedimento unitario, ove compatibili. Detto rinvio, conduce direttamente agli articoli 35 e 36 del Testo di Legge i quali trattano proprio dell’eventualità della Morte del debitore, prescrivendo che la procedura debba continuare in capo agli eredi (sia puri e semplici sia nel caso in cui si siano riservati il beneficio dell’inventario) e che entro 10 giorni dalla morte, questi devono provvedere alla nomina di un loro rappresentante.

Lampante, per i più avvezzi alla materia concorsuale, è l’assonanza con l’articolo 12 dell’attuale Legge Fallimentare, di cui la nuova norma ricalca integralmente il contenuto.

Proprio questa è la prescrizione che, in via analogica, viene applicata dai Giudici toscani, i quali hanno rilevato nella norma una ratio non dissimile a quella del nuovo Codice.

Dunque, “a legislazione vigente alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel caso di morte del sovraindebitato, debba applicarsi, in via analogica la disciplina prevista per la procedura maggiore, regolata dall’articolo 12 della Legge Fallimentare”.

Del resto, continuano, “tale disciplina sarà quella applicabile a partire dall’entrata in vigore del codice della crisi che deve ritenersi che nella materia de qua abbia fatto una ricognizione della disciplina vigente applicandosi in caso di lacune alla disciplina del sovraindebitamento le norme del fallimento, in quanto compatibili, trattandosi comunque di procedure concorsuali rette dalla eadem ratio”.

Certamente questa volta il tema non sarà tra i più gioiosi, ma è ormai innegabile l’apporto dato dal Codice della Crisi ai fini di una migliore applicazione della Legge vigente.

Attendiamo, allora, fiduciosi che possa definitivamente sostituirla.  

Trib. Livorno, 19 luglio 2021

Sacha Loforese – s.loforese@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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