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L’INPS fornisce le istruzioni aggiornate in relazione all’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Le indicazioni includono le novità introdotte dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Arrivano da parte dell’INPS le istruzioni aggiornate relative all’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e i crediti di lavoro.

L’Istituto aggiorna e riepiloga le varie disposizioni previste nel tempo anche alla luce dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

La circolare illustra il campo di intervento del Fondo, i soggetti tutelati e i crediti protetti, così come i requisiti, il periodo di copertura e il massimale.

TFR: dall’INPS le istruzioni aggiornate per la tutela del Fondo di garanzia

L’INPS con la circolare n. 70, pubblicata sul sito il 26 luglio 2023, riepiloga e aggiorna le istruzioni da seguire in relazione all’intervento del Fondo di garanzia dell’Istituto per il trattamento di fine rapporto (TFR) e i crediti di lavoro.

La nuova circolare sostituisce integralmente le precedenti e considera le novità previste dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Dlgs. n. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti di lavoro tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, sostituendolo nel pagamento dei crediti retributivi.

Il Fondo è alimentato da una quota pari all’1 per cento del contributo di solidarietà dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota del TFR. Devono versare il contributo di finanziamento tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori che maturano il TFR.

L’intervento del Fondo è destinato a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta la relativa gestione.

Il Fondo interviene anche in favore di:

  • dirigenti di aziende industriali;
  • giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
  • lavoratori dello spettacolo con un rapporto di lavoro subordinato;
  • lavoratori subordinati dello sport che maturano il TFR;
  • gli “aventi diritto” del lavoratore deceduto, cioè gli eredi, il coniuge, i figli e i parenti entro il terzo grado.

“Sono esclusi dall’intervento del Fondo di garanzia: i lavoratori autonomi, quelli parasubordinati, i lavoratori dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, Province e Comuni; i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali, i lavoratori iscritti al Fondo Dazieri, i soci delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, gli operai agricoli a tempo determinato, gli impiegati e dirigenti dipendenti da aziende agricole, i calciatori e gli allenatori professionisti.”

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:

  • il trattamento di fine rapporto (TFR);
  • le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.

Il TFR, ricorda l’INPS, è disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile e consiste nella somma che il datore di lavoro deve erogare al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando interviene il Fondo di garanzia INPS

Come sottolineato dall’INPS nella circolare n. 70, i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare.

Si tratta nello specifico delle procedure di fallimento o liquidazione giudiziale, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Quando il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’apertura di una procedura concorsuale;
  • l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.

Nei casi in cui, invece, il datore di lavoro non sia soggetto a tali procedure, i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • la prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
  • l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

Il Fondo di garanzia, inoltre, interviene anche in alcune fattispecie particolari:

  • chiusura del fallimento senza accertamento del passivo;
  • procedure di sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII)
  • datore di lavoro assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal Dlgs n. 159/2011.

Per tutti i dettagli sulle singole voci si rimanda al testo integrale della circolare dell’Istituto.

Gli accordi che concludono la procedura di composizione negoziata della crisi (articolo 23 del CCII) non prevedono l’intervento del Fondo di garanzia dato che non interessano i diritti di credito dei lavoratori.

Fondo di garanzia INPS: crediti di lavoro, periodo di copertura e massimale

Per quanto riguarda i crediti di lavoro diversi dal TFR, l’intervento del Fondo di garanzia riguarda quelli maturati nell’ultimo trimestre del rapporto di lavoro come retribuzione. Sono, dunque, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, in relazione agli ultimi tre mesi del rapporto, e le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.

I tre mesi devono rientrare nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 80/1992, cioè:

  • la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa;
  • la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo di garanzia avvenga a seguito di esecuzione individuale;
  • la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

“Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo – per esempio, per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione – la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi.”

La garanzia del Fondo per i crediti diversi dal TFR è limitata a una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.

L’INPS ricorda che la domanda di intervento del Fondo di garanzia va presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite l’apposito servizio presente sul portale dell’Istituto, oppure tramite patronati o avvocati.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 70/2023.

INPS – Circolare n. 70 del 26 luglio 2023
Intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Aggiornamento delle disposizioni vigenti

 

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