L’Agenzia delle Entrate Riscossione è intervenuta in una procedura esecutiva a mio carico per cartelle che non mi sono mai state notificate: posso oppormi all’intervento?
Secondo consolidata giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può intervenire nelle procedure esecutive promosse da altri creditori, sulla base dei soli estratti di ruolo, senza che si renda necessaria la previa notifica delle cartelle esattoriali. Ciò discende, secondo la Cassazione, dal seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione forzata presupposto dell’intervento…è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo per i crediti azionati dall’agente di riscossione), non la notificazione di esso né la
intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente di riscossione, la notificazione della cartella di pagamento)».
Inoltre, «La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell’azione esecutiva: condiziona cioè esclusivamente l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, e non invece l’intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa». (Cass. sent. n. 3021/2018).
In altri termini, il ruolo è sufficiente per consentire l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nelle procedure esecutive già promosse da altri crediti. Diversamente, quando è l’Agenzia delle Entrate Riscossione a promuovere l’esecuzione forzata, occorre la previa notifica delle cartelle esattoriali.
Nel caso di specie, dunque, il lettore non può contestare l’intervento sulla base dell’omessa notifica delle cartelle. Tuttavia, proprio perché è la prima volta che viene a conoscenza del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, può opporsi all’intervento contestando, in tutto o in parte, il merito della richiesta. A tal proposito, sarebbe opportuno verificare l’andamento della pratica di
concessione del finanziamento, in modo da essere in condizione di poter contestare la debenza delle somme. A tal punto, potrebbe contestare il difetto di motivazione dell’estratto di ruolo e l’incomprensibilità delle somme intimate, ma dovrebbe, in ogni caso, poter dimostrare al giudice dell’esecuzione che il credito, così come richiesto, è, in tutto o in parte, illegittimo.
Lo strumento di difesa è, dunque, quello di opposizione all’esecuzione avverso l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di contestare, non la notifica delle cartelle, bensì il merito della pretesa creditoria, fornendo al giudice le prove dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle somme pretese dal Ministero.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone
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