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Nel caso in cui nel corso di una procedura esecutiva, la esecutività del titolo sulla scorta del quale è stata intrapresa l’esecuzione e/o un creditore abbia depositato un atto di intervento venga provvisoriamente sospesa, quali sono gli effetti ai fini della partecipazione all’eventuale distribuzione delle somme ricavate dalla suddetta procedura?

La questione è stata esaminata di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4034/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021-

IL CASO: Un creditore, sulla scorta di tre titoli esecutivi, depositava un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare. La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dalla parte soccombente in uno dei giudizi dal quale era scaturito uno dei titoli azionati dal creditore, ne sospendeva la efficacia esecutiva. All’udienza fissata ex art. 596 c.p.c. per la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, il creditore intervenuto chiedeva al giudice dell’esecuzione l’accantonamento delle somme ad esso spettanti in virtù del titolo la cui efficacia esecutiva era stata provvisoriamente sospesa. La richiesta veniva rigettata con conseguente esclusione del credito

Secondo il giudice delle esecuzioni, la sospensione c.d. “esterna” prevista dall’ art. 623 c.p.c. (ciòè disposta da un giudice diverso da quello dell’esecuzione), si applica solo nei riguardi del creditore procedente o nei riguardi del creditore intervenuto, che essendo venuto meno il credito principale, è rimasto l’unico capace di promuovere i singoli atti esecutivi.

Dopo l’esecuzione di un primo riparto parziale, il giudice fissava una nuova udienza per l’approvazione di un secondo progetto di distribuzione.

Nelle more, la Corte di Appello, che aveva sospeso la provvisoria esecutività della sentenza posta a fondamento dell’intervento nella procedura esecutiva, rigettava il gravame avverso la suddetta sentenza e il creditore intervenuto chiedeva al giudice dell’esecuzione di poter partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato. Anche questa volta, la richiesta del creditore intervenuto veniva rigettata.

Avverso il provvedimento di rigetto il creditore intervenuto proponeva opposizione. Il Tribunale la rigettava osservando che il requisito della esecutività del titolo esecutivo deve sussistere all’udienza prevista per l’approvazione del piano di riparto, essendo irrilevante la circostanza che nelle more del rinvio di tale udienza sia venuta meno la ragione di sospensione della esecutività del titolo. Ciò, al fine di non procrastinare sine die l’approvazione del progetto di distribuzione,

La vicenda giungeva così all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal creditore intervenuto, il quale deduceva la violazione degli artt. 499, 500, 510, 596, 623 e 626 c.p.c.

LA DECISIONE: La decisione del giudice di merito è stata ribaltata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo ha osservato che:

1. la sospensione della provvisoria esecutività del titolo non fa perdere ogni effetto all’intervento del creditore nella procedura esecutiva;

2. il creditore intervenuto, in questi casi, non potrà partecipare alle distribuzioni che dovessero avvenire medio-tempore;

3. nel caso in cui prima della conclusione del processo esecutivo, la sospensione della provvisoria esecutività del titolo venga meno, l’atto di intervento riprende l’originario vigore e, pertanto, legittima il creditore intervenuto a partecipare con gli altri creditori alle fasi della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato;

In questo modo, secondo gli Ermellini:

1) non viene pregiudicato il principio della par condicio creditorum, favorendo la concorrenza dei creditori nel processo esecutivo avente ad oggetto i beni del comune debitore;

2) si evita un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante, per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l’inefficacia del pignoramento, ma soltanto la sospensione “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato oppure confermato;

3) tale disparità di trattamento, peraltro, risulta ancora più marcata ove si consideri l’ipotesi, adombrata dallo stesso Tribunale, nella quale la sospensione dell’efficacia esecutiva riguardi il titolo del creditore interveniente rimasto l’unico capace di provocare i singoli atti espropriativi, essendo definitivamente venuto meno il diritto ad agire in executivis del creditore pignorante; in tal caso, infatti, si dovrebbe ammettere che si faccia luogo alla sospensione “esterna” del processo esecutivo, invece negata (nella forma particolare della “quiescenza” di cui si è detto) nel caso in cui al medesimo creditore si affianchi un altro munito di titolo efficace.

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