Il Decreto Salva Casa ha rimodellato il Testo Unico Edilizia per quanto riguarda, tra l’altro, l’edilizia libera, i cambi di destinazione d’uso, le tolleranze costruttive ed esecutive, la sanatoria delle parziali difformità, lo stato legittimo dell’immobile.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio e in vigore dal 30 maggio 2024, il Decreto Salva Casa ha operato un ‘maquillage’ non indifferente al Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001).
Riepiloghiamo velocemente gli articoli del TUE che sono stati toccati e modificati dal DL 69/2024, rimandando agli articoli dedicati per i singoli approfondimenti.
VePA e tende in edilizia libera: modifica articolo 6
Il provvedimento include espressamente tra gli interventi in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili VEPA anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio, e inserisce nel perimetro degli interventi senza permesso quelli relativi a tende da sole e opere di protezione dagli agenti atmosferici.
Stato legittimo dell’immobile: modifica articolo 9-bis
A differenza del passato, per dimostrare lo stato legittimo basterà la presentazione del titolo abilitativo relativo all’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, sempre che tale titolo sia stato rilasciato all’esito di un provvedimento di verifica dell’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l’ha legittimata.
Anche il procedimento per la regolarizzazione delle parziali difformità, sanabili con il Decreto Salva Casa pagando un’ammenda pecuniaria, potrà contribuire – tramite l’accertamento di conformità – a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.
Cambio d’uso urbanisticamente rilevante: modifica articolo 23-ter
Con la modifica all’articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia, si consente in ogni caso il cambio senza opere all’interno della stessa categoria funzionale.
Allo stesso modo, saranno ammessi quelli senza opere tra categorie funzionali residenziali, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in edifici situati in centri storici.
Il cambio destinazione d’uso si effettua con la SCIA.
Sanzione demolitoria: modifica articolo 31 comma 5
La modifica riguarda l’ultima fase della sanzione demolitoria nel caso di interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Tolleranze costruttive ed esecutive: modifica articolo 34-bis
Le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile: minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente.
Si arriva sino al 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Sanatoria delle lievi/parziali difformità: modifica articolo 36 e nuovo articolo 36-bis
Per le parziali difformità, è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria e presentare la SCIA se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia al momento di realizzazione dell’intervento.
La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, che prevedono il pagamento di una sanzione pecuniaria, devono essere accompagnate dalla dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
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