730 precompilato errato, l’Agenzia spiega come fare per inviare la nuova dichiarazione correttiva entro il 29 giugno 2015
Il modello 730 precompilato è stato introdotto dal D.Lgs. 175/2014 per i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Qualora i contribuenti dovessero riscontrare che la dichiarazione già trasmessa direttamente, senza sostituto, presenti errori o risulti incompleta, potranno correggere gli errori e trasmettere il nuovo modello con le stesse modalità, senza incorrere in alcuna sanzione entro il 29 giugno 2015.
Questo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento del 9 giugno 2015, n. 78849, definisce la procedura per correggere direttamente la dichiarazione inviata, senza necessità di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato.
Ciò consentirà ai contribuenti di inviare, con le medesime modalità, una nuova dichiarazione 730 che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa.
730 precompilato errato, termini per il nuovo invio
La dichiarazione correttiva può essere inviata a partire dal 10 giugno 2015 e fino al 29 giugno 2015 e annulla e sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa nei casi in cui, ad esempio, bisogna:
- aggiungere oneri e spese precedentemente dimenticate
- modificare la dichiarazione a seguito di rettifiche della Certificazione Unica comunicate dal sostituto d’imposta dopo il primo invio del 730 precompilato
- inserire detrazioni precedentemente non considerate
730 precompilato errato, modalità di sostituzione della dichiarazione
Per poter sostituire la dichiarazione, il contribuente deve:
- accedere nell’apposita area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate
- riaprire la dichiarazione già trasmessa
- apportare le modifiche necessarie
- procedere all’invio della nuova dichiarazione
730 precompilato errato, contribuenti senza sostituto d’imposta
Il provvedimento prende in esame anche il caso in cui siano i contribuenti senza sostituto d’imposta a dover correggere la dichiarazione già trasmessa.
In tal caso, il pagamento con modello F24 deve comunque essere effettuato entro il 16 giugno (termine di versamento dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi); la dichiarazione sostitutiva, invece, entro il 21 giugno 2015 (anziché il 29 giugno).
Clicca qui per scaricare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015, n. 78849
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui