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[1] L’iniziale disegno di legge fu presentato per la prima volta al Senato (A.S. n. 1662) dal Governo “Conte Due” il 9-1-2020; successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, insediava una Commissione di studio per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti di soluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, presieduta da Francesco Paolo Luiso (la “Commissione Luiso”), che, il 25-5-2021, rassegnava nelle mani della Ministra la propria relazione, contenente proposte emendative (commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf (giustizia.it). Su tale base, il 16-6-2021 il Governo presentava una serie di emendamenti al testo originario del disegno di legge, che, in sede di esame assembleare presso il Senato, confluiva in un “maxiemendamento”, sulla cui approvazione il Governo poneva la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge, successivamente approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva e senza modifiche, si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

[2] In tema v. A(ndrea) Didone, Il processo esecutivo nel prisma degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza, in questa Rivista, 2021, p. 454 ss.

[3] Per una prima lettura della legge di delegazione rinvio a F. De Santis, La delega per l’efficienza del processo civile: poche (ma significative) novità e molte conferme, in Comparazione e diritto civile, 2022, p. 231 ss.

[4] Primi, ma già significativi esperimenti di illustrazione e di interpretazione delle norme che riguardano il processo esecutivo sono rinvenibili in A. Crivelli, E. Mercurio, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo, in questa Rivista, 2021, p. 1015 ss.; R. D’Alonzo, La nuova disciplina dell’esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura, in questo numero della Rivista; E. Fabiani e L. Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in Giustizia insieme, 4-2-2022, passim.

[5] In tale guisa, si consente al terzo, destinatario dell’atto di pignoramento e, quindi, a conoscenza della data fissata per l’udienza, di essere edotto circa la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo.

[6] Sistema, questo, già ampiamente “svalutato” dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12-02-2019, n. 1967, secondo la quale l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, 1° comma, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, 3° co., c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato).

[7] La Relazione della Commissione Luiso, p. 103 s., precisa che “la vendita de qua non è soggetta al consenso dei creditori, né a provvedimenti del giudice dell’esecuzione volti a superare il loro dissenso: attribuire al giudicante valutazioni discrezionali, infatti, potrebbe attirare opposizioni ex  articolo 617 c.p.c., sia da parte dei creditori, sia (prevalentemente) da parte dei debitori che potrebbero sindacare il provvedimento di rigetto per non avere il giudice ritenuto superabile il dissenso dei creditori”.

[8] Ne parlano R. Metafora, Il processo esecutivo solidale, e A. Crivelli, La gestione dell’ufficio esecuzioni in epoca di pandemia (con speciale riferimento alla sospensione dei processi espropriativi), in Il processo civile solidale a cura di A. Didone e F. De Santis, Milano, 2021, rispettivamente p. 298 ss. e 322 ss. V. anche A. Crivelli, Legislazione emergenziale e processo esecutivo, in questa Rivista, 2020, 530 ss.

[9] C. cost., 22-6-2021, n. 128, REF, 2021, 629.

[10] C. cost., 22-6-2021, n. 128, cit.

[11] Per un ampio commento alla norma e sulla complessa e non sempre lineare vicenda delle proroghe, v. Fanticini-Leuzzi-Rossi-Saija, L’art. 54- ter , d.l. n. 18 del 2020 nel sistema dell’esecuzione forzata, REF, 2020, 794 ss.; Id., Una postilla all’art. 4, d.l. 28-10-2020, n. 137 (decreto “Ristori”), ivi, 1086 ss.

[12] C. cost., 22-6-2021, n. 128, cit., alla cui lettura qui si rinvia unitamente alla “ricca” nota di commento “a quattro mani” di Fanticini-Leuzzi-Rossi-Saija, La Corte costituzionale pone fine alla sospensione delle esecuzioni sulle prime case, REF, 2021, 636 ss.

[13] A. Saletti, L’emergenza pandemica e i processi esecutivi, REF, 2021, 286 s., il quale rileva come «oltre alla sospensione dell’espropriazione con riferimento all’“abitazione principale”, l’espropriazione viene in gioco anche sotto un altro profilo, laddove l’art. 103, 6° comma, d.l. n. 18/2020 (prorogato anch’esso al 30-6-2021, ex art. 13, 13° co., d.l. n. 183/2020) preclude il procedimento di rilascio con riferimento ai provvedimenti “conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”. Nonostante la norma faccia riferimento all’esecuzione in forma specifica, non può sfuggire che essa concerne nella sostanza l’espropriazione, impedendole di esplicare compiutamente i propri effetti, simmetricamente a quanto prevede il già esaminato art. 54- ter , d.l. n. 18/2020 (la differenza terminologia tra le due previsioni sembra indice più di mancanza di coordinamento, che di effettiva volontà di introdurre una disparità tra le due situazioni)».

[14] M. Acone, Divagazioni sui diritti del debito(re), REF, 2020, 934.

[15] In quest’àmbito va salutata con favore la previsione (art. 12, 1° comma, lett. d, della legge delega), che prelude ad una collaborazione tra il custode e lo stimatore ai fini del controllo della completezza della documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c.

[16] R. D’Alonzo, op. cit.

[17] Come osserva R. D’Alonzo, ivi.

[18] Come opportunamente rileva ancora R. D’Alonzo, ivi.

[19] E ferma rimanendo la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazioni degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti.

[20] A. Crivelli ed E. Mercurio, op. cit., 1024 s.

[21] Ispirata al medesimo contorno di rationes normative appare altresì la previsione di cui all’art. 12, 1° comma, lett. q), della legge delega, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di una banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati degli offerenti, ivi compresi i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. Tali dati devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e penale.

 

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