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Con la sentenza in commento il Tribunale di Catania è stato chiamato a decidere relativamente ad un reclamo proposto da un creditore intervenuto tardivamente avverso il provvedimento di estinzione di un procedimento esecutivo immobiliare per rinunzia agli atti del giudizio da parte del procedente.

La procedura esecutiva dichiarata estinta era stata precedentemente riunita ad altri cinque procedimenti esecutivi per connessione in parte oggettiva ed in parte soggettiva.

In un passaggio della sentenza in esame, il Tribunale ha chiarito la differenza tra riunione per connessione oggettiva e riunione per connessione soggettiva precisando in particolare che, nell’ipotesi di connessione oggettiva, qualora le procedure vengano riunite, tutti i creditori si trovano sullo stesso piano e debbono considerarsi parimenti concorrenti. Nello specifico, il secondo pignorante assume la posizione di un interveniente tempestivo qualora abbia promosso l’azione esecutiva prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, diversamente assume la posizione di un interveniente tardivo.

In tali casi, affinché il processo esecutivo possa considerarsi estinto, è necessaria la rinuncia di tutti i creditori.

Diversamente, nell’ipotesi di riunione di più procedimenti esecutivi per connessione soggettiva, giacché iniziati contro la medesima persona da diversi creditori, non viene alterata l’autonomia ed indipendenza di ciascuna procedura rispetto alle altre sicché i creditori procedenti ed i creditori intervenuti possono esercitare i poteri ad essi attribuiti dalla legge solo con riferimento ai beni da essi pignorati rimanendo, di fatto, estranei, rispetto alle altre procedure esecutive.

Nel caso in esame il reclamo era stato proposto avverso un provvedimento di estinzione avente ad oggetto una procedura esecutiva riunita ad altre per parziale connessione oggettiva e soggettiva. Nel tempo, tuttavia, alcune delle procedure riunite si erano estinte o in seguito alla vendita del cespite pignorato o per la mancata rinnovazione, nel ventennio, della trascrizione dei pignoramenti eseguiti da taluni creditori sicché l’unico pignoramento valido ed efficace era quello promosso da un unico Istituto di Credito.

Quest’ultimo ha rinunciato agli atti esecutivi con ricorso pervenuto in cancelleria il 6.10.2016 e, quindi, in data antecedente rispetto all’intervento del creditore reclamante, depositata solo il 9.3.2017.

Con la sentenza in commento il Tribunale di Catania ha dichiarato di volersi allineare al più recente orientamento dei giudici di legittimità e ha ribadito che “l’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della mera rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice natura dichiarativa” e ha precisato che “dopo il deposito dell’atto di rinuncia, non è più ammesso l’intervento di altri creditori”.

Il Tribunale etneo ha così chiarito che l’ordinanza di estinzione ex art. 629 c.p.c., sebbene pronunciata in data successiva rispetto al deposito dell’atto di intervento tardivo, ha valenza ricognitiva di un’estinzione già verificatasi, appunto, con la rinuncia del creditore.

Il Tribunale ha respinto il reclamo proposto e confermato l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare.

Trib. Catania, 14 settembre 2020, n. 2944 Maria Beatrice Petralia – b.petralia@lascalaw.com

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