La mancata spedizione del titolo in forma esecutiva comporta una irregolarità formale non sufficiente, di per sé, ad invalidare la procedura esecutiva, dovendo l’opponente indicare quale “concreto pregiudizio” avrebbe subito.
In particolare, la Corte esclude che la predetta spedizione del titolo in forma esecutiva serva semplicemente a consentire all’intimato di avere piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti, in quanto tale funzione viene assolta, semmai, dall’atto di precetto.
Da ciò deriva che la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non basta a sanare, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, il vizio dell’omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell’adempimento imposto dall’art. 475 c.p.c..
Allo stesso modo, non produce alcun effetto sanante la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il predetto vizio formale.
Invece, la Corte pone l’accento sulla diversa questione dell’effettività della lesione dei diritti di difesa: questa implica infatti che qualsiasi denuncia di un vizio processuale deve essere accompagnata dalla individuazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria.
In particolare “i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l’impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole. La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità”.
Pertanto, anche in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l’opponente non può limitarsi a dedurre l’esistenza dell’irregolarità formale rappresentata dalla mancanza della formula esecutiva, senza indicare quale reale pregiudizio essa abbia determinato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo.
In mancanza, l’opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui