Il terzo condono edilizio è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Un ampliamento residenziale del piano terra per 26,80 metri quadrati e una sopraelevazione al secondo piano ad uso residenziale per 64,20 metri quadrati non possono ottenere la sanatoria del terzo condono edilizio in zona vincolata.
Lo ha ribadito il Tar Lazio nella sentenza 10733/2024 del 27 maggio, dove si fa il punto sul perimetro del terzo condono in zona vincolata e sulle tipologie di opere che possono ottenere la sanatoria.
I motivi del respingimento dell’istanza di sanatoria
Tra le plurime motivazioni – osserva il TAR – figura il fatto che l’abuso contestato insiste su un’area vincolata tutelata dal PTPR regionale.
Tale rilievo motivazionale è sufficiente a giustificare la reiezione dell’istanza di sanatoria del 2003.
Terzo condono: le regole per ottenere la sanatoria
Viene richiamata, a supporto, la costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale il regime del c.d. “terzo” condono, previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, ha fissato limiti più stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo condono di cui alle leggi 47/1985 (Primo condono) e 724/1994 (Secondo condono).
In particolare, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincolo, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1 del decreto legge 269/2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Tettoia in zona vincolata: quando il Terzo condono edilizio è off limits
Il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo
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Interventi di minore rilevanza dentro il Condono: ecco quali sono
Più nel dettaglio, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “il condono previsto dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (terzo condono edilizio) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono invece suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Riassumendo: quando si ottiene il terzo condono in zona vincolata
In sintesi, quindi, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- c) si tratti di opere minori senza aumento di volume o superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
- d) vi sia il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nel caso di specie si discorre di un intervento edilizio comportante un indubbio aumento di volumetrie e superfici, insistente su un’area indicata dall’Amministrazione come “vincolata” ai sensi del PTPR.
Tradotto: si tratta di un abuso non meramente formale bensì sostanziale, per ciò soltanto non condonabile in ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale.
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