Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possono impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione?
riferimenti normativi: art. 1304 c.c.
Sentenza del 30.12.2011
Volume per approfondimenti: Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Corte di Cassazione -SS. UU. civ.- sentenza n.30174 del 30-12-2012

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati



Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. La vicenda


L’interessante pronunciamento dei Giudici di Legittimità prende le mosse dal caso di due società assicuratrici, entrambe debitrici in solido nei confronti di un istituto di credito.
Una delle due società assicuratrici stipulava con l’istituto di credito una transazione, limitando espressamente gli effetti dell’accordo ai reciproci rapporti.
Per tali ragioni, l’istituto di credito agiva per il pagamento del debito residuo nei confronti dell’altra società di assicurazione – estranea all’accordo transattivo – la quale si opponeva affermando di voler profittare degli effetti della stessa transazione.
L’opposizione suddetta non ha trovato, inizialmente, il favore dei giudizi di primo e secondo grado, i quali ritenevano di doversi limitare gli effetti della transazione tra le sole parti stipulanti.
Successivamente, la società di assicurazioni estranea all’accordo transattivo intraprendeva il giudizio di Cassazione, ponendo alla Suprema Corte la questione sulla legittimità di una transazione che, nell’ambito di un’obbligazione solidale, sia stata stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori con espressa esclusione della facoltà, per gli altri condebitori, di profittare dei suoi effetti ex art. 1304, co. 1, c.c.[1]

3. La soluzione


A parere delle Sezioni Unite, per risolvere la questione occorre stabilire se la transazione riguardi l’intero debito o se invece abbia ad oggetto unicamente la quota ideale del debitore con cui è stipulata (quest’ultima configurabile soltanto ove l’obbligazione sia per sua natura scindibile e non si tratti di solidarietà pattuita nell’interesse di uno dei condebitori, e quando vi consente il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito).
La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, fatti salvi gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, non trovando applicazione l’art. 1304, co. 1, c.c.
Infatti, nella transazione pro quota il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se questi abbia corrisposto al creditore una somma pari (o superiore) alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore a tale quota ideale, l’obbligazione residua si ridurrà in misura proporzionale alla quota ideale del debitore che ha transatto[2].
Pertanto, l’art. 1304, co. 1, c.c. si riferisce alla transazione riguardante l’intero debito, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti.
La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione, e senza che tale effetto ex lege possa essere impedito introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore (la cui inefficacia sarebbe inevitabile conseguenza della sua destinazione ad incidere su di un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo rispetto ai contraenti, perciò non legittimati a disporne[3]).

4. Conclusioni


Sulla base dei suddetti principi, i Giudici di Piazza Cavour cassano la sentenza di secondo grado, poiché il giudicante, nell’escludere che la società potesse profittare della transazione intervenuta tra la creditrice e l’altra condebitrice in solido, non ha svolto alcuna indagine sul contenuto di tale transazione, né ha spiegato le ragioni per le quali questa possa avere eventualmente riguardato la sola quota ideale e non anche l’intero debito.
In conclusione, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, gli Ermellini hanno statuito che il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un’obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali d’interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l’intero debito ma solo una quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario, il condebitore ha diritto profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.

Volume consigliato

Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Aggiornato alla Legge n. 176/2020, il volume raccoglie diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della legge di riferimento.
Il taglio pratico rende l’opera uno strumento valido per il professionista, per gli organismi di composizione e per i gestori della crisi.
L’opera mira a razionalizzare la normativa in materia di sovraindebitamento e a delineare un panorama di casi giurisprudenziali sul tema della crisi.
 
Monica MandicoAvvocato, Founder di Mandico&Partners. Gestore della Crisi, Curatore, Liquidatore Amm.re Giudiziario, DPO e Advisor di 231/01. Esperta in Diritto civile, con particolare riferimento al settore Bancario e Finanziario. È Avvocato d’Impresa, Ristrutturazioni del debito e di Affari. Presidente di Enti di Promozione Sociale. Autrice di libri sul diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento, crisi d’impresa e GDPR. Docente di corsi di alta formazione e master accreditati dall’Università e dagli ordini professionali. Scrive articoli in materia di Diritto civile, commerciale, bancario e finanziario, sovraindebitamento e crisi d’impresa su riviste specializzate. Collabora con il quotidiano “ROMA” di Napoli e con la rivista on line “Gli Stati Generali”.Giuseppe BalducciDottore Commercialista Revisore Contabile. Presidente Commissione Banca Impresa Ordine Commercialisti Teramo. Docente Operazioni Straordinarie Societarie Fondazione Dottori Commercialisti. Ha scritto articoli sezionali di economia e finanza su quotidiani locali e riviste di settore.Federica BassanoAvvocato iscritto all’albo degli avvocati di Napoli. Lavora presso lo Studio Mandico&Partners dal marzo 2016, occupandosi di Diritto bancario. Ha frequentato un corso di alta formazione come gestore della crisi per il sovraindebitamento e un master in Diritto bancario e finanziario.Camillo BrunoAvvocato a Napoli, è abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori dal 2016. Presidente dell’associazione forense Libera Unione Forense e del Movimento Autonomo Avvocati Telematici, è impegnato nello studio degli istituti giuridici relativi alle procedure esecutive ed a quelle concorsuali. Dal 2019 è iscritto quale Gestore della Crisi presso l’OCC istituito dal COA di Napoli.Francesca ScoppettaAvvocato iscritta all’ordine presso il foro di ROMA, Patrocinante in Cassazione. Specializzazione primaria di Diritto commerciale e societario con particolare attenzione ai contratti d’impresa, al profilo business & finance e alla tutela del patrimonio familiare.Renato TorselloLaureato in Economia Università Bocconi. Commercialista e Revisore Legale. Gestore della Crisi OCC Ordine Commercialisti di Milano presso il quale ricopre ruolo di Ausiliario del Referente. Offre assistenza in materia di liquidazione di imprese ed affianca startup offrendo servizi di mentoring. Coordinatore di corsi realizzati per la formazione obbligatoria per l’abilitazione a ruolo di Gestore della Crisi organizzati per Ordine dei Commercialisti e per Ordine degli Avvocati di Milano. Ha partecipato ai lavori per la realizzazione del Documento UNI/PdR 82:2020 “Linee guida per la definizione delle attività riguardanti la composizione della Crisi da Sovraindebitamento e i rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)”.Viviana VisaggioPraticante avvocato abilitato iscritto all’ordine degli Avvocati di Napoli. Dottoranda di ricerca in Diritto privato con specializzazione in Diritto commerciale presso l’Università di Salamanca (Spagna). Impegnata nello studio della normativa a tutela del consumatore e nell’analisi delle forme di esdebitazione, nonché delle procedure di risoluzione della crisi.

Monica Mandico (a cura di) | Maggioli Editore 2021

  1. [1]

    Così dispone l’art. 1304 c.c., co. 1: ”la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.

  2. [2]

    Cfr. F. MACARIO, Osservatorio di legittimità, in I Contratti, 2012, n. 3, p. 1.

  3. [3]

    Cfr. G. TRAVAGLINO, Transazione e obbligazioni solidali, in Il Corriere del Merito, 2012, n. 3, p. 4.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui