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Arriva la bella stagione e con essa aumenta la voglia di vivere gli spazi esterni della nostra abitazione. Le opere realizzabili all’esterno sono davvero numerose e tutte con caratteristiche peculiari: veranda, pergotenda, le moderne VEPA, tettoia, pergola bioclimatica.

Ebbene, tutto questo proliferare di opere comporta però, come rovescio della medaglia, difficoltà interpretative in merito alla normativa edilizia applicabile. 

La legge, infatti, non stabilisce in modo chiaro ed univoco cosa serve per ciascuna opera, lasciando (purtroppo) all’interpretazione del caso concreto volta per volta. A cercare di fare chiarezza (riuscendoci in parte) è recentemente intervenuto il decreto salva casa.

Al fine di contenere l’esposizione a un singolo intervento, in questo articolo ci concentreremo sulla pergotenda, probabilmente l’intervento più diffuso e presente sui balconi delle case italiane.


LEGGI ANCHE: Veranda abusiva e sanatoria: cosa cambia con il Decreto Salva Casa?


Che cos’è una pergotenda

Innanzitutto, occorre individuare una precisa definizione di tale opera poiché non ne esiste una espressamente prevista.

In soccorso è venuta la giurisprudenza; in particolare, grazie alla nota pronuncia del Consiglio di Stato numero 2715/2018, le pergotende possono essere definite strutture di copertura di terrazzi, balconi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura.

Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera”.

Pergotenda: serve l’autorizzazione?

Un’altra informazione da sapere è che la pergotenda, così come espressamente previsto nel glossario dell’edilizia di cui al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, viene espressamente annoverata (al numero 50 del glossario) tra le opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, pertanto in cosiddetta “Edilizia Libera”. 

Tale previsione è ripresa dal Testo Unico dell’Edilizia (Decreto Presidente della Repubblica numero 380/2001, articolo 6, comma 1, lettera e- quinquies), che colloca le pergotende all’interno della categoria delle “aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, e nel quale si è stabilito espressamente gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo (tra cui appunto la pergotenda) hanno come unici limiti quelli dettati da:

  • previsioni comunali più restrittive;
  • normative di settore speciali;
  • normativa antisismica, sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico;
  • nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le novità del decreto Salva Casa 

In questo scenario è recentemente intervenuto il decreto Salva Casa, che ha apportato modifiche alle disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia che riguardano anche le pergotende. 

Il riferimento è il già menzionato articolo 6 del D.P.R. numero 380/2001 nel quale viene introdotto il comma b-ter, che stabilisce importanti punti fermi:

  • una volta per tutte si identificano, questa volta normativamente (essendo prima inserita solo nel glossario dell’edilizia libera), le pergotende tra gli interventi da poter realizzare in edilizia libera poiché rientranti tra le opere “di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici”;
  • la disposizione introdotta precisa, al secondo periodo, che le pergotende non possono creare uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici.
  • le caratteristiche estetiche sono state meglio definite, essendo stato previsto espressamente che “devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
  • ulteriore specifica deriva dalla caratteristica costruttiva che deve avere la pergotenda, e cioè essa deve essere addossata o annessa all’immobile o unità immobiliare. Tale specifica fa ulteriore chiarezza, fugando ogni dubbio sulla circostanza che la pergotenda deve essere letteralmente “appoggiata” all’immobile che serve.

Nessuna novità è stata invece apportata in merito ai limiti che normative particolari possono apportare rispetto a quella nazionale.

Infatti, permanendo la clausola di salvaguardia di cui al comma 1 dell’articolo 6 del DPR numero 380/2001 rimane salva la possibilità per i comuni e le normative di settore di specificare i confini entro cui gli interventi potranno essere realizzati in regime di edilizia libera. Di conseguenza, le singole amministrazioni locali potranno continuare a dettare una disciplina di dettaglio rispetto alle summenzionate “caratteristiche tecnico-costruttive” nonché quelle relative al “profilo estetico”.

Attenzione alla normativa comunale

Detto questo, una delle limitazioni di cui tenere maggiormente conto è sicuramente quella derivante da vincoli comunali. 

Un recente esempio è fornito dalla sentenza del TAR Campania, la numero 3074/2023. Il fulcro della disputa ha a oggetto l’installazione di una pergotenda in alluminio con copertura retrattile, ancorata al suolo, di dimensioni approssimativamente pari a 90 metri quadrati, grandezza che supera le dimensioni massime previste dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. 

La vicenda arriva al TAR, dinanzi al quale i proprietari sostengono che la pergotenda, in virtù del decreto ministeriale del 2 marzo 2018, rientri nella categoria dell’edilizia libera, escludendo così la necessità di licenze autorizzative. I giudici danno però ragione al comune poiché, come correttamente argomentato dall’ente locale in sede di memoria difensiva, pur se la previsione generale inserisce la pergotenda nelle opere realizzabili in edilizia libera, la stessa normativa fa salvi eventuali e più stringenti limiti e prescrizioni imposte dagli strumenti urbanistici locali.

Alla luce di questa analisi si può affermare che il tentativo fatto con il decreto salva casa di fare maggiore chiarezza nel mare magnum degli interventi di edilizia libera è sicuramente lodevole. Difatti, esso contribuirà sicuramente ad avere maggiore trasparenza normativa e uniformità interpretativa in attesa magari di una riforma legislativa di più ampio respiro.



 

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