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Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2019 – 18 giugno 2020, n. 11780

Presidente Lombardo – Relatore Abete

Motivi in fatto ed in diritto

  1. Con atto ritualmente notificato S.S. citava a comparire dinanzi al tribunale di Teramo “Equitalia Pragma” s.p.a., così proponendo opposizione avverso il “fermo amministrativo” D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 del veicolo targato (), notificatogli in data 19.3.2010 e relativo a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

Deduceva tra l’altro l’insussistenza dell’obbligo di pagamento delle sanzioni in dipendenza dell’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento delle infrazioni.

Chiedeva – tra l’altro – dichiararsi la nullità ovvero farsi luogo all’annullamento del “fermo amministrativo” “unitamente agli atti precedenti e/o successivi e/o connessi” (così ricorso, pagg. 3 – 4).

1.1. “Equitalia Pragma” s.p.a. veniva dichiarata contumace.

1.2. Con sentenza n. 158/2017 il tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile – siccome tardiva – quale opposizione ex art. 617 c.p.c.; rigettava l’opposizione, quale opposizione ex art. 615 c.p.c.

  1. S.S. proponeva appello.

2.1. Resisteva l’”Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

  1. Con sentenza n. 1042 dei 8/30.5.2018 la corte de L’Aquila dichiarava inammissibile il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

3.1. Premetteva la corte che l’appellante aveva, e nell’atto introduttivo e nell’atto di gravame, espressamente qualificato l’iniziale opposizione in guisa di opposizione ex art. 615 c.p.c.; che alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini; che l’opposizione era stata proposta in prime cure in data 3.10.2011, sicché il termine “lungo” per proporre appello era pari a sei mesi.

Indi evidenziava che la sentenza di primo grado era stata pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 22.2.2017 e doveva aversi per pubblicata lo stesso giorno, sicché il termine “lungo” semestrale per la proposizione dell’appello scadeva il 22.8.2017; che viceversa il gravame era stato proposto con atto di citazione datato 5.9.2017, notificato il 29.11.2017.

  1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.S. ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’”Agenzia delle Entrate – Riscossione” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

  1. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5),; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
  2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la mancanza e/o l’insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione.

Premette che il giudice di prime cure ha rigettato l’opposizione non già perché infondata, sibbene perché tardiva; più esattamente il primo giudice ha assunto che avrebbe dovuto proporre opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22 entro 30 giorni dalla notifica del “fermo amministrativo”.

Deduce conseguentemente che l’esperito appello doveva essere considerato tempestivo, atteso che all’opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22 si applica la sospensione feriale dei termini.

  1. Il ricorso è inammissibile.

Propriamente è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacché la corte de L’Aquila ha deciso le questioni di diritto – che l’esperito ricorso involge – in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Non sussistono quindi la denunciata violazione, la denunciata falsa applicazione della disposizione codicistica e del testo legislativo indicati nella rubrica del motivo.

Non sussistono quindi anomalie motivazionali di sorta (tanto a prescindere dal rilievo per cui, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto: cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20716).

  1. Si ribadisce che la corte de L’Aquila ha dato atto che S.S. aveva, sia nell’atto introduttivo sia nell’atto di gravame, espressamente qualificato l’iniziale opposizione in guisa di opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. sentenza impugnata, pag. 3; cfr. altresì ricorso, pag. 2).

Del resto lo stesso ricorrente riferisce che il primo giudice aveva rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. ricorso, pagg. 4 e 7).

Sovviene pertanto l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (cfr. Cass. (ord.) 11.1.2012, n. 171).

  1. Su tale scorta, alla stregua dunque del principio dell’”apparenza”, a nulla rileva che il ricorrente con l’iniziale opposizione aveva denunciato l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento delle infrazioni (non può soccorrere cioè l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l’opposizione deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella: cfr. Cass. (ord.) 3.12.2018, n. 31139).
  2. Conseguentemente – indubitabile, ratione temporis, l’operatività del termine “lungo” semestrale – non può che rimarcarsi quanto segue.

Per un verso, S.S. avrebbe dovuto proporre appello nel termine di sei mesi dal di – 22.2.2017 – della pronuncia in udienza del dictum di prime cure, tenendo conto dell’inapplicabilità della sospensione feriale.

Per altro verso, la decisione della corte d’appello de L’Aquila risulta ineccepibile, viepiù che lo stesso ricorrente riconosce che “la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 22.02.2017 ed il gravame è stato notificato in data 29.11.2017” (così ricorso, pag. 9), ossia tardivamente rispetto al termine ultimo del 22.8.2017.

  1. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.
  2. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, S.S. , a rimborsare alla controricorrente, “ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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