È nulla la notifica di un atto fiscale inviato presso la vecchia residenza anche se ritirato da un parente.
A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte la quale, con sentenza 20 dicembre 2019 – 3 marzo 2020, n. 5798 (testo in calce), ha sancito che “il ricorrente … aveva trasferito la sua residenza anagrafica nel Comune di Rimini. Tale variazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3, vigente ratione temporis, … a prescindere dalla sua comunicazione all’Ufficio, era opponibile a quest’ultimo dal sessantesimo … giorno successivo a quello in cui si è verificata”.
Per la Cassazione, dunque, la notifica eseguita presso la vecchia residenza del contribuente è nulla anche se quest’ultimo non ha comunicato all’Ufficio delle Entrate tale variazione. La norma, infatti, prevede che decorsi 60 giorni dalla modifica in Comune della propria residenza essa è opponibile all’Erario e a nulla vale il fatto che la consegna sia stata effettuata nelle mani di un parente che risiede presso la vecchia residenza.
Nel caso di specie, il contribuente aveva lamentato di non aver mai ricevuto il questionario di richiesta di documenti precedente l’avviso di accertamento e durante il processo era emerso che l’invio del medesimo era stato fatto presso la vecchia residenza.
I giudici della Suprema Corte, quindi, una volta acclarato questo aspetto, hanno dichiarato che “è nulla la notifica del questionario, avvenuta presso la precedente residenza anagrafica, nonchè domicilio fiscale, del contribuente, che non erano più tali a seguito della predetta variazione e del decorso del termine legale di opponibilità. Nè, comunque, potrebbe ritenersi sanata la notifica per effetto del suo perfezionamento tramite la consegna, presso la residenza anagrafica e domicilio fiscale non più attuali del contribuente, ad un familiare di quest’ultimo, il padre. Infatti, <<La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione..>>. Tanto meno, poi, emergono dalla sentenza impugnata, e dalle difese delle parti, elementi dai quali desumere che – anche a prescindere dalle forme della notifica … il questionario de quo sia stato comunque comunicato dall’Amministrazione al contribuente in modo che quest’ultimo ne sia venuto effettivamente a conoscenza”.
Ci si augura, dunque, che l’Ufficio delle Entrate possa fare tesoro di tali principi.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 5798/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF
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