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È possibile impugnare una cartella esattoriale mai notificata?

Hai chiesto un estratto di ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione e, nell’elenco dei debiti a tuo nome, hai trovato una serie di cartelle che non hai mai ricevuto. Nessuna notifica ti è mai stata fatta, neanche quando eri assente. Vuoi fare ricorso in modo da evitare che ti possano bloccare la pensione, lo stipendio o il conto corrente. Puoi farlo? Ti poni giustamente la seguente domanda: è legale un pignoramento se non ho ricevuto la cartella?

La questione è stata ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza. Sul punto si sono già espresse sia la Cassazione a Sezioni Unite sia la stessa Corte Costituzionale. Per comprendere se è possibile impugnare una cartella mai notificata, bisogna partire da una recente riforma che ha limitato la possibilità di presentare ricorso contro l’estratto di ruolo. Ma procediamo con ordine.

Si può fare ricorso contro una cartella non notificata?

Puoi avere notizia di una cartella non notificata solo attraverso l’estratto di ruolo. Quest’ultimo è quel documento (richiedibile e consultabile anche online) con cui Agenzia Entrate Riscossione ti comunica l’elenco delle cartelle pendenti e non saldate.

Ebbene, se dall’estratto di ruolo ti accorgi che ci sono atti che non ti sono mai stati notificati e che ora pendono su di te come una spada di Damocle, puoi fare ricorso al giudice per chiedere di annullarli? La risposta è negativa. Devi attendere il successivo atto di Agenzia Entrate Riscossione e impugnare quest’ultimo. Potrà trattarsi di un pignoramento, di un preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca: qualunque esso sia, avrai tempo per fare ricorso, in quella sede – e solo in essa – potrai far valere i tuoi diritti.

L’articolo 3-bis del D.L. 146/2021, modificando l’articolo 12 del d.P.R. 602/1973, ha infatti limitato l’accesso alla tutela immediata stabilendo che quando il ruolo e la cartella di pagamento si assumono non validamente notificati, sono suscettibili di impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per:

  • la partecipazione ad un appalto;
  • per la riscossione di somme dovute da enti pubblici;
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Solo in questi tre casi puoi impugnare l’estratto di ruolo contenente l’indicazione di cartelle mai notificate o notificate nel luogo non esatto. In tutte le altre ipotesi, come anticipato, per poter cancellare il debito illegittimo devi attendere la successiva mossa dell’Esattore.

Per approfondimenti sul tema, leggi:

Cartella di pagamento mai ricevuta: cosa fare?

Come impugnare una cartella mai notificata

È lecito il pignoramento senza cartella?

Per tornare alla domanda di partenza, di certo

non è legale un pignoramento se non si è mai ricevuta prima la cartella esattoriale, tuttavia tale doglianza andrà presentata al momento della notifica dell’atto stesso di pignoramento e non già contro l’estratto di ruolo che, come anticipato, non è più contestabile.

Ben potrebbe comunque essere che l’Esattore, pur avendo nei propri archivi l’elencazione di cartelle illegittime perché non notificate, proprio per questo non avvii mai alcuna esecuzione forzata nei confronti del contribuente. In questo modo, quest’ultimo non rischierebbe mai alcun blocco della pensione, dello stipendio o del conto corrente. Se però così non fosse, egli avrà tutto il tempo per fare ricorso al giudice.

Posso evitare un pignoramento per cartelle mai notificate?

La Cassazione, con l’ordinanza 17606/2024, ha ribadito quanto appena spiegato, sottolineando come la possibile sospensione della pensione non è un fatto che giustifica la diretta impugnazione dell’estratto di ruolo: il legislatore, infatti, con la nuova norma ha previsto casi tassativi solo al ricorrere dei quali è possibile la proposizione del ricorso contro l’estratto di ruolo.

Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l’estratto di ruolo da cui aveva scoperto l’esistenza di numerose cartelle di pagamento mai notificate. Egli infatti aveva un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione potenzialmente pignorabile da Agenzia Entrate Riscossione per crediti inesistenti. Secondo il ricorrente tale circostanza rappresentava un legittimo interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il ricorso tuttavia veniva rigettato sia in primo che in secondo grado, sicché il contribuente faceva ricorso in Cassazione.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo, anche se palesemente errato, a meno che non ricorra almeno una delle tre ipotesi sopra menzionate.

Come già avevano scritto le Sezioni Unite intervenute sul medesimo argomento, i casi previsti dalla norma per contestare l’estratto di ruolo sono «tassativi» e non «esemplificativi» e pertanto insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o estensiva.

Il timore di subire un pignoramento della pensione, dello stipendio o del conto corrente non è giustificato; non vi è infatti alcuna compressione del diritto del contribuente il quale può sempre far ricorso contro il successivo atto di Agenzia Entrate Riscossione, sia esso un pignoramento o una misura cautelare come un’ipoteca o un fermo auto.

Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha ritenuto che la nuova disciplina rappresenta una limitazione del diritto di difesa del contribuente, costringendolo a vivere con la preoccupazione di un’incombente (e illegittimo) pignoramento. Tuttavia, la Consulta ha dichiarato che spetta al Parlamento emanare la riforma, non potendo essa sostituirsi all’organo legislativo.

Nel caso in questione, il contribuente, con specifica memoria prodotta nel giudizio di legittimità, ha dimostrato l’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo in ragione dell’esistenza di un trattamento pensionistico INPS suscettibile di essere aggredito dall’Agenzia. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale ipotesi non rientra nell’ambito dell’interesse ad agire previsto dalla norma, soprattutto alla luce del fatto che la sospensione della pensione nella vicenda era una mera eventualità.

Rischio di pignoramento per cartelle mai ricevute

Nell’ordinanza della Cassazione n. 17606/2024 è stato affermato il seguente principio: «Ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione dell’estratto ruolo ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. 146/2011 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la cui esistenza dev’essere valutata al momento della pronuncia»

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