Le tabelle del Tribunale di Roma, assieme alle tabelle del Tribunale di Milano, vengono utilizzate per la quantificazione e la personalizzazione del danno biologico.
Oggi le tabelle di Milano sono tra le più utilizzate: lo conferma anche il fatto che, nel 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che siano le tabelle migliori per assicurare l’equità del risarcimento in caso di danno derivante da un incidente stradale.
Per quanto riguarda, invece, le tabella del Tribunale di Roma, il 10 novembre 2023 sono state pubblicate le nuove tabelle per la liquidazione del danno biologico, che hanno sostituito quelle del 2019.
I valori economici delle tabelle sono stati aggiornati al tasso di inflazione e sono stati previsti nuovi criteri per la liquidazione di:
- danno morale;
- danno parentale;
- danno riflesso dei congiunti;
- danno da morte come causa indipendente;
- danno catastrofale.
Vediamo cosa è cambiato e quali sono i cambiamenti più significativi.
Sistema a punto variabile
Il criterio del punto variabile alla base delle tabelle del Tribunale di Roma prevede che la sofferenza derivante dalle lesioni personali aumenta in modo più che proporzionale al crescere dei postumi permanenti.
Di conseguenza, a percentuali di invalidità doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi. Come funziona quindi il sistema tabellare a punto variabile?
In pratica, il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una determinata somma di denaro, che corrisponde al punto di invalidità. Il risultato diminuisce all’aumentare dell’età della vittima.
La sentenza n. 20895 del 2015 della Corte di Cassazione ha confermato che il sistema a punto variabile è idoneo per il calcolo di una liquidazione equa, che ovviamente dovrà essere effettuata sulla base del singolo caso.
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Tabelle di Roma: per quali lesioni si applicano?
Le tabelle del Tribunale di Roma si applicano sui danni derivanti da lesioni da:
- incidente stradale;
- esercizio della caccia;
- responsabilità sanitaria.
Tali lesioni devono avere una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 9%. Per le lesioni di lieve entità, quindi inferiori al 9%, si applica invece quanto previsto all’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).
Negli altri casi, quindi quelli in cui le lesioni non derivano da sinistri stradali, professioni sanitarie, navigazione e attività venatorie, si utilizzano le tabelle romane a prescindere dalla percentuale di invalidità, quindi anche per le lesioni comprese tra 1 e 9 punti.
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Tabelle Tribunale di Roma: quali sono
Finora abbiamo sempre parlato di tabelle di Roma al plurale e non al singolare. Quali sono di preciso queste tabelle? Si tratta di:
- tabella di liquidazione del danno biologico (tabella A);
- tabella del danno da perdita del rapporto parentale (tabella B);
- tabella del danno morale oggettivo (tabella C);
- tabella dell’invalidità temporanea (tabella D);
- tabella del danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni (tabella E);
- tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso (tabella F);
- tabella del danno da morte per causa indipendente (tabella G);
- tabella danno catastrofale (tabella H).
Per esempio, per quel che riguarda il danno morale, precisiamo che la valutazione della componente morale del danno non coincide con la sua personalizzazione, la quale sarà determinata in relazione a specifiche circostanze allegate dal soggetto danneggiato, per le quali il danno è più grave rispetto alle conseguenze ordinarie che derivano da pregiudizi della stessa gravità, sofferti da persone con la stessa età.
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Danno da perdita del rapporto parentale
Un caso specifico riguarda la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale. Si tratta della sofferenza vissuta dal congiunto per la perdita della persona cara, provocata da un illecito altrui.
Per poter applicare una maggiore personalizzazione del danno parentale, il Tribunale di Roma ha preso in considerazione 5 elementi fondamentali che incidono sull’ammontare del risarcimento:
- il grado di parentela: più stretto era il legame con il congiunto, più grave sarà il danno provocato. Si pensi al rapporto tra genitore e figlio, marito e moglie, fratello o sorella;
- l’età della vittima: il danno è maggiore al decrescere dell’età della vittima, quindi per la morte di una persona anziana il danno è minore che per la morte di un giovane;
- l’età del danneggiato: il danno è minore al crescere dell’età della persona danneggiata, perché gli anni che gli restano da vivere sono di meno;
- lo stato della convivenza: il danno è maggiore se si perde un congiunto convivente;
- il numero di conviventi, dove il caso di maggiore gravità del danno è rappresentato dall’ipotesi in cui il danneggiato resti solo.
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Tabella invalidità temporanea
La tabella dell’invalidità temporanea, invece, stabilisce che:
- per l’invalidità temporanea assoluta, sono previsti 128,07 euro al giorno;
- per l’invalidità temporanea relativa al 50%, un importo di 64,03 euro al giorno.
Tabella danno riflesso del congiunto
La Tabelle di Roma sul danno riflesso del congiunto della vittima considera:
- il danno interiore;
- il danno dinamico-relazionale.
Il danno interiore consiste nelle sofferenze patite dai congiunti della vittima per la sua perdita, che possono anche consistere in sentimenti di paura, disperazione, angoscia. Dalla stessa situazione, poi, può derivare una modifica in senso peggiorativo delle relazioni di tali soggetti con il mondo esterno.
Per il danno interiore viene stabilito un importo di 3.474 euro, mentre per il danno dinamico-relazionale, da intendersi come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto, un importo compreso tra 2.450 e 3.474 euro.
Questo importo viene attribuito se viene riconosciuto il diritto all’assistenza per il congiunto, per esempio attraverso la previsione dell’indennità di accompagnamento.
Anche per il danno riflesso, si prevede:
- l’applicazione di un determinato numero di punti in relazione al rapporto parentale – per esempio, si tratta di 20 punti per genitori, coniuge, conviventi, parti dell’unione civile;
- un coefficiente legato al numero di familiari conviventi;
- un determinato numero di punti per l’età del danneggiato (il massimo è 10 punti, previsti per la fascia 0-10);
- un numero di punti per l’età della vittima – il punteggio massimo di 7 punti è per la fascia 0-30.
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Danno da morte per causa indipendente
Un’ulteriore tabella è quella relativa alla morte per causa indipendente, ovvero quando la morte della persona cara sia avvenuta per circostanze che non sono legate alle lesioni determinate dall’illecito. In questa ipotesi, il danno biologico non viene quantificato in base alla durata probabile della vita della vittima, ma sulla sua durata effettiva.
Il danno viene calcolato sulla base di due elementi:
- la percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione;
- la sopravvivenza concreta calcolata in base al rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.
Danno catastrofale
La tabella H, infine, si occupa del danno catastrofale, che si configura nel caso in cui la vittima di una lesione sia consapevole di dover morire, ma intercorrono alcuni giorni tra l’illecito e il decesso effettivo.
Questa tipologia di danno può essere richiesta dagli eredi: ogni giorno di sopravvivenza dopo l’acquisizione della consapevolezza di una morte imminente, fino a un massimo di 5 giorni, corrisponde a 11.580 euro, mentre eventuali altri giorni di agonia sono pagati a scalare in relazione al caso concreto.
Per maggiori approfondimenti, rimandiamo di seguito al testo completo delle tabelle del tribunale di Roma aggiornate al 2023.
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