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VERSIONE PRE D.L. N. 69/2024

VERSIONE POST D.L. N. 69/2024

Art. 6 – Edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

(…)

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno
dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano
generare nuova volumetria o comportare il mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso
di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;

(…)

Art. 6 – Edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

(…)

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell’edificio o di logge o di porticati
rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di
volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,
che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento
della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie
accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante
flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo
retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di
protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o
annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni
caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare
la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente
variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;

(…)

Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili

(…)

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia

Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili

(…)

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da
quello
che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità
immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a
verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa
, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento
delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello
stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre,
altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33,
34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui
all’articolo 34-bis.
Per gli immobili realizzati in
un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici,
i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui
sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le
disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia

Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma
di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis,
comma 1-bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.

Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma
di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

 

1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della
singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilità per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di
destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come
definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 -quater e delle normative di settore e
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni.

1 -quater. Per le singole unità immobiliari, il
mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1 -ter è sempre
consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il
mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità
immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità
immobiliari presenti nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato
all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di
interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge
regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei
parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le
unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio
alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi
espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento
edilizio.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1 -bis e 1 ter, il
mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più
favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico
nel caso in cui siano previste opere edilizie.

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis,
comma 1-bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
di un intero immobile all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito.

Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali

(…)

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

(…)

Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali

(…)

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto
dell’assetto idrogeologico previo parere delle
amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241
. Nei casi in cui
l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni
competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del
1990, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area
di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla
effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È
preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla
procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è
determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per
la rimozione delle opere abusive.

(…)

Art. 34 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire

(…)

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

(…)

Art. 34 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire

(…)

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo
di produzione
, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al
triplo del valore venale, determinato a cura della
agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da
quello residenziale.

(…)

Art. 34-bis – Tolleranze costruttive

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.

Art. 34-bis – Tolleranze costruttive

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui
al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con
il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione
dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile
o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore
dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi
architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne,
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere
e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.

3. Le tolleranze esecutive di cui al presente
articolo
realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal
tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo
degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali.

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il
tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente
articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo
IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla
documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del
contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa
allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione
dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui
all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo
previsto dalle regioni ai sensi dell’articolo 94 -bis, comma 5, per
le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo
articolo 94 -bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di
cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o
l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento
rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2 -bis, ovvero, in caso
di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso
del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste
dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la
concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria
per la redazione della dichiarazione di cui al comma
3.

Art. 36 – Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.

Art. 36 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di
assenza di titolo, totale difformità o variazioni
essenziali

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza
di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con
variazioni essenziali
, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma
1,
e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall’articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di
opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.

 

Art. 36 -bis – Accertamento di conformità nelle ipotesi
di parziali difformità

1. In caso di interventi realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34
ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di
inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla
scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque
fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono
ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della
presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla
disciplina edilizia vigente al momento della
realizzazione.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può
essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui
all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva
attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli
interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle
richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può
condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da
parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali,
necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di
settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità,
efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla
rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del
presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico
individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da
prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono
accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che
attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la
dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al
momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di
realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione
di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione
dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo
periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano
eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità
preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in
merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica
dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda
entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i
termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al
pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio
dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e
30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga
accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una
sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della
sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa
perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di
cui all’articolo 19, comma 6 -bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e
secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento
di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo,
secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è
interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie,
motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e
ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la
sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo
unico.

Art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di
conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione
certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro
e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329
euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero
per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al
comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda,
il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono
ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore
dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la
segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
44.

Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di
conformità di cui all’articolo 36.

Art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento
di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione
certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro
e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329
euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero
per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al
comma 2.

4. [abrogato]

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la
segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
44.

Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di
conformità di cui all’articolo 36-bis.

 

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