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Con l’ordinanza n. 2999/2022, pubblicata il 1 febbraio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al termine di prescrizione del diritto da parte dello Stato di riscuotere il contributo unificato nei confronti del soggetto che ne abbia omesso il versamento nei giudizi civili, amministrativi o tributari.

Venerdi 4 Febbraio 2022

IL CASO: Un contribuente al quale veniva notificato una cartella di pagamento per l’omesso versamento del contributo unificato nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., primo comma, relativo a sanzioni amministrative, contro la suddetta cartella proponeva opposizione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il ricorso veniva accolto dal giudice tributario di primo grado e la decisione di quest’ultimo veniva confermata in sede di gravame dalla Commissione Tributaria Regionale.

Pertanto l’amministrazione, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione ai giudici della Cassazione, deducendo fra i vari motivi del gravame la violazione e la falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto prescritto il credito erariale senza considerare che l’obbligo di versamento del contributo unificato è soggetto ad un termine di prescrizione decennale ex art 2946 c.c.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici della Cassazione i quali hanno ritenuto applicabile all’obbligo del pagamento del contributo unificato il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del Cod. Civ. osservando che:

1. come già affermato in altri arresti giurisprudenziali (Cass. n. 5994/2012 e n. 9840/2011) il contributo unificato che la parte è tenuta a versare al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia, ha natura di “tributo erariale”;

2. ha natura di obbligazione tributaria anche l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater; sia perché l’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato (c.d. “doppio contributo”) presuppone normativamente l’obbligo di versare il “primo” contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso, sia perché il versamento di un “ulteriore” importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l’amministrazione della giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento;

Tuttavia, hanno concluso, gli Ermellini, ciò non esclude che l’obbligo del pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo-deterrente – e, quindi, vagamente sanzionatoria – nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore.

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