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Il decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024) contiene numerose misure dirette a tutelare e a rilanciare il settore primario della nostra economia.

In particolare, nell’art. 2 del decreto legge, che è diviso in due parti, è prevista un’importante agevolazione contributiva che riguarda i soli territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La seconda parte, invece, di carattere generale, consiste nella reintroduzione degli elenchi trimestrali di variazione, delle giornate dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Il rapporto di lavoro in agricoltura

I lavoratori agricoli subordinati sono coloro che prestano la propria attività alle dipendenze di imprenditori agricoli, ossia di quegli imprenditori che esercitano la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e attività con queste connesse.

I lavoratori in questione soggiacciono a una normativa in parte diversa rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Ciò in quanto il settore agricolo è caratterizzato dall’influenza degli agenti atmosferici e dalla stagionalità dei prodotti.

Per tali ragioni nel mercato del lavoro agricolo vi è una netta prevalenza di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. E non solo, nel lavoro agricolo, i lavoratori assunti sono in prevalenza inquadrati come operai.

Tra le attività connesse a quella agricola vi è anche l’attività di agriturismo, purché sia svolta utilizzando la propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento (art. 2 L. n. 96/2006). In tal caso, potranno essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica (oltre all’imprenditore agricolo e ai suoi familiari) anche i lavoratori dipendenti, che saranno dunque considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina assicurativa, previdenziale e fiscale.

Categorie di lavoratori agricoli subordinati

Il lavoro agricolo segue la medesima classificazione prevista dall’art. 2095 cod. civ. per la generalità dei lavoratori: dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Quest’ultima categoria è poi a sua volta suddivisa tra operai tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD).

Tale distinzione tra OTI e OTD, normativamente sancita dall’art. 12 del D.Lgs. n. 375/1993, non riguarda peraltro solamente la durata della prestazione, ma si riflette su tutta la disciplina del rapporto di lavoro, tanto che le maggiori differenze tra il regime previsto per la generalità dei lavoratori e quello relativo ai lavoratori agricoli si riscontrano proprio con riferimento agli OTD (che sono oltretutto la categoria più numerosa nel settore).

Il contratto di lavoro a tempo determinato

Gli operatori del settore agricolo sono esclusi dall’applicazione della generale disciplina dei contratti a tempo determinato, sin dalla Legge n. 230/1962 e di seguito anche dal D.Lgs. n. 368/2001.
Peraltro, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b), le norme generali sui contratti a tempo determinato non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli così come definiti dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 375/1993, ossia lavoratori a termine diversi dai salariati fissi a contratto annuo e categorie simili, equiparati invece agli operai a tempo indeterminato.

In particolare, con riferimento alla sola categoria degli operai, l’esclusione in questione comporta:

– la mancanza dell’obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell’apposizione di un termine al contratto, anche se superati i 12 mesi.

– l’assenza di limitazioni alla proroga del contratto a termine e degli intervalli in caso di successione di contratti. Se l’operaio agricolo a tempo determinato viene riassunto con contratto a termine immediatamente dopo la scadenza del primo contratto o viene riassunto con contratto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, il rapporto non viene considerato a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto.

Mentre, tali esclusioni, non operano per le altre categorie: impiegati, quadri, dirigenti, per i quali dunque si applicherà la normativa vigente anche negli altri settori non agricoli.

L’assunzione con contratto a termine può avvenire:

a) per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;

b) per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;

c) di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.

Somministrazione nel lavoro agricolo

Con il D.Lgs. 276/2003 è stata estesa anche alle imprese agricole la possibilità di utilizzare lavoratori in somministrazione (possibilità che è stata poi confermata anche dal successivo D.Lgs. n. 81/2015) e pertanto anche le agenzie per il lavoro possono ora diventare datrici di lavoro agricolo.
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, prevede comunque che il settore agricolo mantenga le proprie peculiarità in materia previdenziale e assistenziale anche nella somministrazione di lavoro.

Altre tipologie di contratti

Il contratto di lavoro agricolo può essere anche part time o intermittente.

Orario di lavoro

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavori agricoli di cui all’art. 4 del R.D.L. n. 692/1923 sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sulla durata settimanale dell’orario di lavoro (che fissa in 40 ore settimanali l’orario normale di lavoro).
Nel settore agricolo, inoltre, non si considerano come lavoro effettivo e non sono quindi compresi nella durata massima normale della giornata lavorativa (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003):

– i riposi intermedi;

– il tempo per andare e tornare dal campo o dal posto di lavoro;

– il tempo necessario per la martellatura della falce.

Fatte salve queste eccezioni, trova piena applicazione la disciplina generale prevista dal D.Lgs. n. 66/2003.

In ogni caso, l’orario di lavoro e il riposo degli operai agricoli sono compiutamente disciplinati dal CCNL Operai Agricoli e Florovivaisi.

Le novità del decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024)

Alla luce della concomitanza di congiunture avverse, come il perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie (malattie che colpiscono le piante), essendo il settore dell’agricoltura in una persistente situazione di crisi che determina gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, il Governo è intervenuto per ovviare a tali problematiche.

In particolare, vi sono stati:

– interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I del D.L.);

– misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (psa), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (Capo II);

– misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare;

– norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (Capo IV).

Le specifiche misure per il lavoro

L’art. 2 del decreto legge in esame ha poi inserito due novità importanti, in tema di rapporti di lavoro:

1) agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Sicchè, viene formalmente esteso per tutto il 2024 l’esonero contributivo riconosciuto a favore delle imprese agricole che risiedono nelle zone agricole svantaggiate anche all’interno di alcuni selezionati comuni ubicati all’interno delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Molise.

In particolare, beneficiari dell’agevolazione contributiva introdotta sono i datori di lavoro agricolo operanti nei territori alluvionati elencati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023. Il che sta a significare che non è necessario che questi ultimi abbiano in tale territorio la sede legale.
Il beneficio introdotto è quello previsto dall’art. 9, c. 5, 5-bis e 5-ter, legge n. 67/88 che si traduce di fatto nell’abbattimento del 68% di premi e contributi a carico del datore di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato. L’agevolazione riguarda tutti i periodi di contribuzione del 2024. Al riguardo, si rammenta che le aliquote contributive vigenti per l’anno in corso, cui attingere per i calcoli, sono state rese note dall’INPS nella circolare n. 26 del 31 gennaio 2024. La misura dell’incentivo è quella prevista dall’art. 1, c. 1, lett. b), D.L. n. 2/2006. Il beneficio non compete per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.
Sicchè, un aspetto molto importante della novità attiene all’ambito soggettivo delineato dall’art. 2, c. 1, D.L. n. 63/2024. Come accennato, l’agevolazione non si rivolge ai datori di lavoro agricolo aventi sede legale nei territori alluvionati, ma a coloro che operano in quei territori. L’INPS dal canto suo, sarà in grado di riconoscere l’agevolazione sulla scorta delle denunce aziendali presentate dai datori di lavoro, a seguito delle quali viene attribuito il CIDA, contenti gli elementi riferiti all’ubicazione dei terreni o degli allevamenti.

Conseguentemente, è possibile che un’azienda agricola con sede legale in diverso territorio possa godere del beneficio per i lavoratori occupati per la coltivazione dei terreni ubicati nelle zone alluvionate. Ma ciò sarà possibile anche per le cosiddette “imprese senza terra”. È il caso, ad esempio, dell’azienda di import-export di ortofrutta con sede legale in un’altra regione e che si occupa di raccogliere direttamente il prodotto acquistato coltivato nei territori cui l’art. 2 del decreto Agricoltura si rivolge.

2) pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli trimestralmente. A seguito del decreto legge in disamina, l’INPS deve nuovamente pubblicare online con cadenza trimestrale gli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG.

Più nello specifico, In virtù dell’art. 12-bis R.D. n. 1949/40, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’INPS attraverso il previgente sistema DMAG e attuale sistema Posagri, per gli operai agricoli a tempo determinato, gli elenchi nominativi annuali, contenenti il numero di giornate lavorate, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dallo stesso Istituto previdenziale nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo.
Laddove, a seguito della pubblicazione degli elenchi annuali, fosse sorta la necessita di riconoscere ulteriori giornate, o di disconoscerle, in virtù dell’originario art. 38, c. 6, D.L. n. 98/2011, poi tradotto nel comma 7 della medesima norma, l’INPS elaborava appositi elenchi trimestrali di variazione da pubblicare con le medesime modalità degli elenchi annuali al fine di valere quale notifica ai lavoratori interessati.
Tale modalità di notifica era stata sostituita dall’art. 43, c. 7, D.L. n. 76/2020, con la notifica all’interessato mediante comunicazione individuale per posta raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. Orbene, in forza della novità prevista dal comma 3 dell’art. 2 del decreto Agricoltura, alla più recente modalità di notifica individuale, si aggiunge l’elaborazione degli elenchi trimestrali di variazione che, come in passato, saranno pubblicati sul sito INPS.

Ma non solo. Qualora dal luglio 2020 l’INPS non avesse provveduto a notificare individualmente le variazioni di giornate, come una sorta di sanatoria, potrà pubblicare entro il 31 dicembre di quest’anno un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione non validamente notificati individualmente agli interessati.

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