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L’inserimento delle tende e delle schermature solari nel Testo
Unico Edilizia rappresenta un importante passo avanti sia
per il settore sia per il rispetto e la tutela dell’ambiente, dando
la possibilità di affrontare meglio il mercato e dialogare più
agevolmente con la PA.

Decreto Salva Casa: Assotende sulle novità per l’edilizia
libera

“Il Decreto Salva Casa riconosce e valorizza il lavoro
svolto dalle nostre aziende e dalla
nostra associazione ‘Assotende’ per portare in
evidenza i contenuti tecnici e normativi italiani ed europei che
caratterizzano il mercato della protezione solare così che il
nostro ordinamento urbanistico possa valutarne il suo
adeguamento”
, è il commento al D.L. n. 69/2024
di  Marco Marcantoni, consigliere
di Assotende.

In particolare, Assotende considera positivamente le modifiche
all’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), con
l’aggiunta tra gli interventi di edilizia libera dei
porticati alle installazioni di vetrate
panoramiche (VEPA), e delle opere di protezione dal sole e
dagli agenti atmosferici
, la cui struttura principale sia
costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende
a pergola
con telo retrattile, anche impermeabile, tende a
pergola con elementi mobili o regolabili. In questo elenco
sono annesse anche le
zanzariere che, nella normativa
europea, vengono equiparate a una tenda e a una
schermatura solare.

“Serve inoltre – ricorda Marcantoni – che la
struttura sia addossata o annessa agli immobili o alle unità
immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e
all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere non possono
determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con
conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da
ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono
armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”
.

“Con queste novità -si legge nella nota diramata da
Assotende- si possono effettuare interventi, in attività
edilizia libera, nel rispetto dei diritti di terzi e di eventuali
vincoli istituzionali. Regolamenti che dovranno certo tenere
conto delle variazioni introdotte dal decreto seppur adattandole al
contesto locale. Noi ora, come operatori di settore, abbiamo un
dovere morale fondamentale, dobbiamo cioè continuare a valorizzare
le nostre competenze nella protezione solare perché il risparmio
energetico che le nostre soluzioni mettono a disposizione della
nostra edilizia e della nostra architettura siano sempre più
conosciute, apprezzate e usate”.

Tende da sole in edilizia libera: è una novità?

Appare utile ricordare che, benché l’inserimento delle tende tra
gli interventi di cui all’art. 9 del TUE sia importante a livello
normativo per ridurre i contenziosi, la giurisprudenza
amministrativa aveva già chiarito che tali elementi
configurano un intervento di edilizia libera quando:

  • non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso,
    con conseguente variazione di volumi e di superfici;
  • ha caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
    da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
  • si armonizza con le preesistenti linee architettoniche.

A titolo d’esempio sul tema ricordiamo:

  • Tar
    Lazio del 14 marzo 2024, n. 5524
     secondo la quale:

    • affinché una pergotenda possa essere installata in edilizia
      libera, è fondamentale innanzitutto che l’opera principale
      sia costituita dalla stessa tenda
      , e non dalla struttura
      che la sorregge, che dev’essere qualificabile invece come mero
      accessorio di sostegno;
    • la struttura non deve creare nuovi stabili volumi o superfici
      utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta
      da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo;
    • la tenda, peraltro, dev’essere composta in materiale plastico o
      tessuto, e dev’essere totalmente retraibile al
      fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che
      possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già
      esistente. Fondamentale infine è la finalità dell’installazione,
      perché in edilizia libera sono ammesse solo le pergotende utili a
      proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici
      l’immobile principale.
  • Consiglio di
    Stato, 30 gennaio 2024, n. 916
     mediante la quale è stato
    chiarito che:

    • la pergotenda è un elemento di arredo esterno non soggetto a
      preventivo rilascio di permesso di costruire, ma va inclusa tra le
      opere di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, lettera e.5),
      d.P.R. n. 380/2001, in quanto non costituisce intervento di
      trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante
      nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica;
    • date le caratteristiche costruttive e funzionali (quando è di
      dimensioni contenute), la pergotenda non
      costituisce nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia
      suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in
      parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità
      immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
      delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d’uso;
    • la pergotenda è un’opera precaria sia dal
      punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente
      funzionale ed esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non
      necessita di titolo abilitativo;
    • si tratta solo di un elemento di protezione dal sole e dagli
      agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello
      spazio esterno dell’unità abitativa, è mero elemento
      accessorio
      , trattandosi di struttura di arredo, costituita
      da struttura leggera e amovibile, caratterizzata
      da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da
      telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in
      pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di
      qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra
      loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio
      e non per demolizione.

  • TAR Lazio, sentenza 1 giugno 2023, n. 9339
     secondo cui:

    • l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale
      elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici,
      finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno
      dell’unità abitativa;
    • il carattere retrattile della tenda esclude che la copertura e
      la chiusura perimetrale che essa realizza presenti elementi di
      fissità, stabilità e permanenza.

Oltretutto, è necessario ricordare che l’art. 6, comma 1, del
Testo Unico Edilizia, prima di elencare gli interventi di edilizia
libera, dispone che occorre sempre far salve “le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42…
”.

Edilizia libera, dunque, ma sempre con un occhio attento alle
condizioni al contorno!

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